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Tutela animali

Gli animali come esseri senzienti: cosa prevede la Legge Brambilla?

La Legge Brambilla, volta alla riforma sulla tutela penale degli animali, introduce un cambio di paradigma, riconoscendo gli animali come esseri senzienti e non più legati al sentimento umano. Essa prevede l’inasprimento delle sanzioni, nuove fattispecie di reato, la responsabilità amministrativa degli enti e strumenti procedurali più efficaci. Tuttavia, la sua implementazione pone sfide significative, tra cui la gestione degli animali confiscati, il coordinamento tra forze di polizia e la formazione degli operatori. Il successo della riforma dipenderà dalla sua applicazione concreta e dall’impegno degli operatori della giustizia nel promuovere una cultura del rispetto verso ogni forma di vita.

Il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il disegno di legge 1308, segnando una svolta epocale nella tutela penale degli animali in Italia. Questa riforma, che modifica profondamente il sistema sanzionatorio del Codice Penale, rappresenta il culmine di un percorso evolutivo iniziato con la Legge 20 luglio 2004, n. 189, che aveva già introdotto il Titolo IX-bis dedicato ai “delitti contro il sentimento per gli animali”.

La legge Brambilla e il cambio di paradigma: dalla tutela del sentimento alla tutela diretta

La filosofia alla base della nuova legge, come sottolineato dal relatore senatore Manfredi Potenti, segna un passaggio fondamentale: gli animali non saranno più tutelati in funzione del “sentimento” umano nei loro confronti, ma come esseri senzienti portatori di diritti. Questo approccio trova conferma nella giurisprudenza più recente che ha chiarito come gli animali non sono più considerati fruitori di una tutela indiretta o riflessa nella misura in cui il loro maltrattamento avesse offeso il comune sentimento di pietà, ma godono di una tutela diretta orientata a ritenerli come esseri viventi.

L’inasprimento delle sanzioni nella nuova legge Brambilla

Di seguito ecco le nuove norme introdotte dalla legge:

uccisione di animali (Art. 544-bis)

La riforma interviene significativamente sull’articolo 544-bis del Codice penale, che attualmente punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. La nuova legge innalza la pena a reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 5.000 a 30.000 euro.

Particolarmente significativo è l’inasprimento previsto per i casi più gravi: quando il fatto sia commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze, la pena sarà della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 10.000 a 60.000 euro.

maltrattamento di animali (Art. 544-ter)

L’articolo 544-ter del Codice penale, che attualmente prevede la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro, viene modificato per prevedere la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro, non più in alternativa ma cumulativamente.

Questa modifica è particolarmente significativa alla luce della giurisprudenza che ha precisato la nozione di lesione, per la quale implica la sussistenza di un’apprezzabile diminuzione dell’integrità dell’animale che, anche senza determinare una menomazione funzionale, sia diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva.

spettacoli vietati (Art. 544-quater)

L’articolo 544-quater, che attualmente prevede la multa da 3.000 a 15.000 euro, viene modificato per prevedere una multa da 15.000 a 30.000 euro, raddoppiando di fatto l’importo minimo della sanzione pecuniaria.

combattimenti tra animali (Art. 544-quinquies)

La riforma dell’articolo 544-quinquies rappresenta uno degli interventi più significativi. La pena per chi promuove, organizza o dirige combattimenti tra animali passa dalla reclusione da uno a tre anni alla reclusione da due a quattro anni, mantenendo la multa da 50.000 a 160.000 euro.

Le nuove fattispecie di reato introdotte dalla legge Brambilla

Allevamento e addestramento per combattimenti che prevede la reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro e le scommesse sui combattimenti (reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro).

Le nuove aggravanti previste dalla legge Brambilla

La riforma introduce un sistema più articolato di aggravanti a partire dall’articolo 544-septies, che prevede un’aggravante a effetto comune con aumento della pena fino a un terzo per tutti i delitti del Titolo IX-bis quando ricorra una delle seguenti circostanze:

  • commissione del fatto in presenza di minori
  • commissione del fatto nei confronti di più animali
  • diffusione attraverso strumenti informatici o telematici

Questa innovazione risponde all’esigenza di contrastare fenomeni sempre più diffusi, come la diffusione di immagini di maltrattamenti sui social media, che amplificano l’impatto sociale negativo di questi comportamenti.

Le modifiche procedurali introdotte per la tutela e gestione degli animali

Sequestro e confisca

La riforma introduce l’articolo 260-bis c.p.p. che disciplina l’affidamento degli animali sequestrati o confiscati. Gli animali possono essere affidati ad associazioni, enti individuati con decreto ministeriale o singole persone fisiche, previo versamento di una cauzione.

Divieto di abbattimento

Un’importante novità è l’introduzione del divieto di abbattimento o alienazione degli animali durante le indagini o il dibattimento, anche quando non sia stato disposto il sequestro. Questo divieto, posto a carico dell’indagato o imputato proprietario, garantisce la tutela dell’animale durante tutto il corso del procedimento penale.

La Legge Brambilla e la tutela degli animali da compagnia

Divieto di detenzione con catena

La riforma introduce il divieto per proprietari e detentori di tenere animali da affezione legati con catena o strumenti simili che ne impediscano il movimento, salvo documentate ragioni sanitarie o temporanee esigenze di sicurezza. La violazione comporta una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.

Traffico illecito

Vengono inasprite le sanzioni per il traffico illecito di animali da compagnia e per l’introduzione illegale nel territorio nazionale, con particolare attenzione alle violazioni delle disposizioni in materia di identificazione e registrazione.

Le sanzioni previste dalla Legge Brambilla per l’abbandono

L’articolo 727 del Codice penale sull’abbandono di animali vede aumentare l’importo minimo dell’ammenda da 1.000 a 5.000 euro, mantenendo inalterato il massimo di 10.000 euro.

Il divieto delle pellicce di gatto: la nuova previsione della Legge Brambilla

Una disposizione simbolicamente importante è l’introduzione del divieto di utilizzare a fini commerciali pellicce e pelli di gatti della specie felis catus, che testimonia l’attenzione del legislatore anche agli aspetti culturali e commerciali legati al benessere animale.

L’effetto deterrente delle sanzioni previste dalla Legge Brambilla

L’inasprimento delle sanzioni, con pene che possono raggiungere i quattro anni di reclusione e multe fino a 60.000 euro, rappresenta un significativo rafforzamento dell’effetto deterrente. La giurisprudenza ha già dimostrato un orientamento sempre più rigoroso nell’applicazione delle norme esistenti, come evidenziato dalle recenti sentenze della Cassazione.

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