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Diffamazione

Reato di diffamazione: quando si configura e quali pene sono previste?

La diffamazione punisce chi offende volontariamente una persona assente nell’onore e nella reputazione. E’ un reato che prevede delle aggravanti e che deve essere contemperato con il diritto di cronaca e di critica.

Ai sensi dell’art. 595 del codice penale, il reato di diffamazione punisce “Chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”.

Si distingue rispetto all’ingiuria e alla calunnia commessa rispettivamente in presenza della persona offesa e quando qualcuno incolpa altri di un reato pur sapendo che è innocente.

Le caratteristiche del reato di diffamazione

Nel caso di diffamazione, la persona offesa è assente. E’ un reato rientrante all’interno dei delitti contro l’onore, e riguarda tutte quelle situazioni in cui più persone presenti assistono all’offesa di un’altra che invece non c’è. Il destinatario delle affermazioni offensive non conoscerà immediatamente tali informazioni perché inconsapevole della notizia diffamante, ma ne verrà a conoscenza in un momento successivo alla sua diffusione. Tuttavia, in base a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 595 c.p., il reato si considera istantaneo, perché si consuma nel momento e nel luogo in cui l’offesa arriva agli interlocutori.

Perché ci sia diffamazione, non rileva il motivo per cui la persona ha deciso di ledere l’altrui dignità tramite scritte o parole. Il reato, infatti, è punito a titolo di dolo generico: non importa cioè che abbia agito per uno scopo economico, politico o per un qualsiasi altro proposito. E’ sufficiente che ci sia stata la volontà di offendere l’onore e la reputazione altrui. 

Risarcimento del diritto leso e aggravanti

Ai sensi dell’art. 597 c.p., la diffamazione è procedibile a querela di parte e si prescrive in sei anni. La denuncia può essere proposta entro tre mesi dalla data di conoscenza delle dichiarazioni diffamatorie.

Il colpevole dovrà risarcire il danno causato, che potrà essere fatto valere sia nel penale che nel civile. Ex art. 595 comma 1 c.p., le pene previste sono quelle della reclusione fino a un anno e la multa fino a 1.032 euro.

E’ aumentata invece nei casi di diffamazione aggravata, che si verificano:

  • se viene attribuito alla persona un determinato fatto, aumentando la credibilità di quanto viene riferito. In questo caso la pena prevista dal codice penale è la reclusione fino a due anni, o in alternativa una multa fino a 2.065 euro;
  • se l’offesa si realizza attraverso il mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità. In queste ipotesi la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni, o una multa non inferiore a 516 euro.

Un’ulteriore circostanza aggravante è costituita dalla diffusione di contenuti via web.

La diffamazione via web

Questo tipo di diffamazione può avvenire tramite dichiarazioni orali, scritte o mediante immagini. In poco tempo il numero di destinatari raggiungibili mediante internet può essere molto alto. A consentirlo sono i potenti mezzi utilizzati oggi, come le piattaforme social di Facebook, Instagram e Tik Tok.

Offendere, quindi, può risultare facile. Tuttavia in questi casi, a differenza delle testate giornalistiche, per le quali sono responsabili il direttore o l’editore, a rispondere delle conseguenze delle loro azioni sono solo i soggetti che hanno pubblicato i contenuti diffamatori, e non gli amministratori del sito internet o dei social network.

Cause di esclusione della punibilità

La condotta lesiva della dignità altrui potrebbe non essere punita qualora sussistano alcuni elementi. Se il giornalista, nell’esercitare il diritto di cronaca o di critica, divulga informazioni verificate, espresse in modo idoneo e pertinente, non è punibile. L’art. 21 della Costituzione tutela infatti il diritto a “manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” e la libertà di stampa, che “non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.

In definitiva, quindi, il diritto di cronaca e critica, in contrapposizione con quello della libertà di pensiero, non sono puniti se:

  • i fatti attribuiti alla persona offesa corrispondono a verità;
  • le espressioni utilizzate non sono volgari od offensive;
  • la notizia risponde a un certo interesse sociale.

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