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Correttivo Cartabia: innovazioni e adeguamenti digitali del processo civile

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, si completa il quadro delle modifiche al processo civile avviate con la riforma Cartabia. Il decreto correttivo, entrato in vigore l’11 novembre 2024, introduce importanti adeguamenti e chiarimenti, con particolare attenzione alla digitalizzazione del processo.

L’iter legislativo del “correttivo Cartabia”

Dopo un lungo periodo dalla prima delibera del Consiglio dei Ministri (febbraio 2024), i tempi concessi alle Camere per il parere obbligatorio, il dilatarsi ulteriore del tempo sino alla seconda delibera (settembre 2024) e il successivo parere del Parlamento, finalmente è uscito in Gazzetta Ufficiale il correttivo alla riforma del processo civile, dovuta al Decreto Legislativo n. 149 del 2022, entrato in vigore il 1 marzo 2023.

Il completamento della riforma del processo telematico con il correttivo Cartabia

L’intervento è minimale, per lo più di adeguamento delle disposizioni previgenti alla forma digitale degli atti del processo civile, con la soppressione del termine “cancelleria”, atteso che gli atti si depositano telematicamente mediante il redattore PCT.

Il coordinamento ha reso necessario l’intervento su numerose norme sparse all’interno del Codice di procedura civile.

In tal modo si consolida l’integrale digitalizzazione del processo civile, sopprimendo le operazioni materiali di deposito cartaceo di atti, anche nei residui riferimenti letterali abrogati tacitamente, ma oggi, dopo il correttivo, anche formalmente.

Sullo svolgimento telematico delle udienze, sono introdotti alcuni chiarimenti che rendono più sicura la presenza delle parti, degli avvocati e del giudice, in udienza, quando è prevista la comparizione personale delle parti. In questo caso è esclusa la trattazione scritta o in video conferenza dell’udienza.

Viene invece consentita la sostituzione dell’udienza pubblica di discussione, ex art. 128 c.p.c., con le note scritte, riducendo così la funzione di pubblicità dello svolgimento delle udienze di discussione.

Della sentenza, resa pubblica mediante deposito telematico, il cancelliere deve dare notizia mediante pec alle parti costituite, senza che questo implichi decorso del termine breve per l’impugnazione.

Le disposizioni integrative del correttivo Cartabia: introduzione della causa e i poteri del giudice prima dell’udienza

Non sono state confermate le attese in ordine a un minor rigore in relazione alle preclusioni alle difese delle parti o su un intervento abrogatore del potere-dovere del giudice di assumere determinazioni sulle questioni pregiudiziali di rito sanabili, prima ancora che sia esaurita la trattazione delle difese di parte, con particolare riguardo al processo per le persone, i minorenni e le relazioni familiari.

Nel rito familiare e minorile, non si è attuata la realizzazione di una fase preliminare dedicata al tentativo di conciliazione, prima che si impongano le preclusioni, che costringono le parti ad esaurire domande e allegazioni, in termini ristretti prima dell’udienza nella quale, di conseguenza, il conflitto è ancor più alimentato piuttosto che sopito.

Pertanto, l’assetto normativo non è mutato della fase introduttiva del processo familiare è rimasto invariato.

Il correttivo interviene invece sull’art. 171-bis c.p.c., non per abrogarlo, ma per chiarirne i contenuti, consentendo al giudice:

  1. il rilievo di questioni di rito attinenti ai presupposti processuali suscettibili di sanatoria per l’integrazione del contraddittorio o per rinnovazione dell’atto introduttivo, in modo da anticiparne la soluzione, procedendo a un differimento dell’udienza prima del deposito delle memorie con cui si conduce il contraddittorio delle parti;
  2. di differire l’udienza per un massimo di quarantacinque giorni, potendo segnalare in questo secondo caso, questioni rilevate d’ufficio, in modo da garantirne il contraddittorio attraverso le memorie integrative di cui all’art. 171-ter c.p.c.

Se, infine, ricorrono i presupposti per convertire il rito ordinario in rito semplificato, il giudice fissa la nuova udienza secondo il rito speciale e un termine per consentire alle parti di integrare i propri atti difensivi.

La fase decisoria nel correttivo Cartabia

Nonostante le modifiche suggerite anche dal Consiglio Nazionale Forense, la fase decisoria del processo vede incrementato il numero degli scritti difensivi (conclusioni, comparse conclusionali, memorie di replica) e la riedizione dell’udienza di spedizione a sentenza, che per la sua totale inutilità fu abrogata a partire dagli anni 90, in occasione delle prime riforme del rito.

Il rito semplificato

Anzitutto la domanda viene coordinata all’avviso che, a pena di nullità, deve essere espresso al convenuto nell’atto di citazione, sia per la sua costituzione nei termini e sia per la sua rappresentanza tecnica (art. 281-undecies c.p.c.).

L’aspetto, tuttavia, di maggior rilievo è costituito dalla disciplina del termine per memorie istruttorie, concesso in udienza. Detto termine si rende necessario per esigenze di contraddittorio, non utilizzandosi più la formula equivoca e generica dei “giustificati motivi” (art. 281-duodecies, 4° comma, c.p.c.), che lasciava al giudice una discrezionalità, oggi non più presente nella norma.

Infine, una migliore formulazione sulla fase decisoria (art. 281-terdecies c.p.c.).

Il correttivo Cartabia e il Giudice di Pace

Anche il rito innanzi al giudice di pace viene coordinato alle regole del rito semplificato, che costituisce il rito applicabile innanzi a quella Autorità, prevedendosi l’avvertimento al convenuto di costituirsi nei termini stabiliti a pena di decadenza e di munirsi di difensore tecnico (art. 318 c.p.c.).

Le impugnazioni nel correttivo Cartabia

E’ stata finalmente abrogata la necessità di una nuova procura del cliente in caso di proposta negativa da parte del giudice relatore sull’esito del ricorso.

Qualche novità in ordine alla notificazione dell’impugnazione, poiché se al momento della notifica della sentenza la parte ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o abbia eletto un domicilio digitale speciale, questi ultimi sono i luoghi telematici della notifica. In caso contrario riprendono le modalità comuni della notifica al procuratore costituito (art. 330 c.p.c.).

Il rito per le persone, i minorenni e le relazioni familiari

Viene sancito, all’art. 70, 3-bis) c.p.c., l’obbligo di intervento in causa del p.m. nelle controversie minorili, in senso generale.

All’art. 38 delle disposizioni di attuazione sulla competenza del tribunale per i minorenni si precisa che le modalità attuative di misure pregresse e le misure coercitive che vanno richieste innanzi al giudice speciale sono riferite alle norme di cui agli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39, c.p.c.

L’aspetto forse più rilevante è l’espressa previsione, anche a prescindere dalla connessione, di una attribuzione al rito unico della domanda di risarcimento danni.

Dal rito speciale al rito del lavoro: le novità del correttivo Cartabia

Infine, viene regolata la conversione del rito da speciale a ordinario sulla scia della modifica del rito del lavoro ai sensi dell’art. 426 c.p.c. Resta tuttavia lacunoso il tema del concorso di liti in caso di connessione tra cause che rendono necessarie il simultaneo processo.

L’impugnazione delle ordinanze indifferibili nel Dlgs. 31.10.2024 n. 164

Si dà finalmente soluzione al tema dell’impugnazione delle ordinanze indifferibili (art. 473-bis.15 c.p.c.): la forma dell’impugnazione è quella del reclamo alla Corte di Appello ma solo con quello dei provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22, c.p.c.

Si tratta di una soluzione condivisibile, poiché in sede di provvedimenti provvisori potrebbe essere revocato o modificato il provvedimento indifferibile e quindi solo all’esito di quest’ultimo è possibile ipotizzare il reclamo.

Infine, la normativa dedicata alla violenza domestica (ordini di protezione ex art. 473-bis.71 c.p.c.) viene estesa oltre la violenza di genere, anche alla violenza provocata da altri componenti della famiglia (non si specifica se convivente o meno).

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