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Mediazione

Mediazione: aggiornamenti e novità in seguito all’entrata in vigore della Riforma Cartabia

Con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia l’istituto della mediazione ha subito numerose modifiche. Tra le principali novità troviamo un’estensione dei casi obbligatori, un aumento delle indennità e la possibilità di procedere telematicamente.

In attuazione della Riforma Cartabia, lo scorso 15 novembre è entrato in vigore il D.M. n. 150 del 24 ottobre 2023 dal titolo “modifiche in materia di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato”. Il testo, che abroga il precedente D.M. n. 180/2010, introduce nuovi obblighi e regole sull’istituto della mediazione, in materia di negoziazione assistita e arbitrato.

Tra le principali novità introdotte dalla Riforma, si segnalano un’estensione dei casi di mediazione obbligatoria, un aumento delle ore di formazione e delle tariffe previste, nonché la possibilità di praticare la mediazione in via telematica.

Estensione dei casi di mediazione obbligatoria

Oltre ai casi già previsti dalla legge, la mediazione diventa obbligatoria a pena di improcedibilità anche per le liti riguardanti associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratti d’opera, di rete, di somministrazione, società di persone e subfornitura. Ciò comporta che la domanda giudiziale possa essere proposta solo a condizione che la controversia venga prima sottoposta all’istituto della mediazione.

In alternativa a questo istituto, sono validi gli strumenti alternativi previsti dal Testo unico bancario, dal Testo unico dell’intermediazione finanziaria, dal Codice delle Assicurazioni, e dalle norme per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (L. 481/995).

La formazione dei mediatori: cosa cambia

In base al provvedimento, ciascun mediatore dovrà possedere la laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza, conseguire un attestato che dimostri la partecipazione a un corso di formazione di almeno 80 ore, nonché il superamento della sua prova finale. A questo si aggiunge il necessario svolgimento di un tirocinio con l’affiancamento di un mediatore esperto. Chi invece, alla data di entrata in vigore della Riforma, risulta già inserito nell’apposito albo, dovrà partecipare a dei corsi con attività laboratoriali in presenza di almeno 18 ore nel biennio.

Ciascun mediatore avrà la possibilità di svolgere il proprio incarico per un massimo di cinque organismi, per i quali deve svolgere la prestazione in prima persona. Per poter essere iscritto al registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione, occorre inoltre che il candidato dimostri di possedere i requisiti di serietà ed efficienza.

Indennità delle spese anche per il primo incontro

Oltre alle spese vive, la Riforma ha introdotto l’indennità del primo incontro di mediazione. Ciò significa che le parti devono impegnarsi a versare un’indennità all’organismo, che metterà a disposizione delle parti la possibilità di un incontro con il mediatore della durata non inferiore alle due ore, con la possibilità di estenderle nel corso della giornata stessa o in altra data.

Il primo incontro dovrà tenersi non prima di 20 giorni e non oltre i 40 dal deposito della domanda, salva differente disposizione delle parti.

Oltre a tale importo, che comprende anche le spese di avvio del procedimento e quelle del mediatore, le parti dovranno versare le spese vive.

Per le spese di avvio gli importi dovuti sono di:

  • 40 euro per le liti di valore fino a 1.000 euro;
  • 75 euro per quelle comprese tra i 1.000 euro e i 50.000 euro;
  • 110 euro per le liti dai 50.000 euro a quelle di valore indeterminato.

Le spese a titolo di mediazione sono invece di:

  • 60 euro per le liti non superiori a 1.000 euro e in generale per quelle indeterminabili di valore basso;
  • 120 euro per le liti da 1.000 euro fino a 50.000, e per cause di valore indeterminabile medio;
  • 170 euro infine per quelle superiori a 50.000 euro e per valore indeterminabile alto.

Durata massima della mediazione

La riforma fissa a massimo tre mesi la durata della mediazione, prorogabile di ulteriori tre mesi mediante accordo scritto tra le parti.

Mediazione telematica

Grazie alla riforma, la mediazione potrà inoltre avvenire mediante un collegamento audiovisivo da remoto, così come previsto in base alle regole stabilite nel codice dell’amministrazione digitale. Gli atti dovranno dunque essere formati e sottoscritti digitalmente, e potranno essere trasmessi a mezzo pec o tramite altro servizio di recapito certificato qualificato.

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