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statua della giustizia

La messa alla prova: pagare il proprio debito con la giustizia rendendosi utili

La messa alla prova è una forma di probation che consente al soggetto che abbia commesso un reato di poter accedere ad una soluzione alternativa al carcere o ad altre forme di privazione della libertà personale, mediante l’esecuzione di lavori di pubblica utilità.

In cosa consiste la messa alla prova?

Con la sospensione del procedimento con messa alla prova, l’imputato viene affidato all’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE), per la redazione di un programma che prevede come attività obbligatorie lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Si tratta di una prestazione lavorativa non retribuita in favore della collettività che ha come scopo l’attuazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato.

Laddove sia possibile si può anche provvedere al risarcimento del danno dallo stesso cagionato e l’attività di mediazione con la vittima del reato.

Ad esempio, se si chiede la messa alla prova perché il soggetto è stato fermato in guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto dio sostanze stupefacenti, si può far eseguire un bonifico o al Fono di garanzia per le vittime della strada, oppure alle associazioni benefiche che fanno capo alle Forze dell’Ordine. Ciò è indice di una condotta riparatoria e un processo di revisione critica del proprio agito.

Il lavoro di pubblica utilità

Esso consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

Il lavoro di pubblica utilità è elaborato tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative del soggetto.

Il lavoro di pubblica utilità: come si svolge?

La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato/indagato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

Il programma di trattamento può implicare anche attività di volontariato di rilievo sociale, l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con l’UEPE o con una struttura sociale e sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

Chi può chiedere la messa alla prova?

Possono accedere alla misura gli imputati e gli indagati (infatti la MAP può essere chiesta anche in fase di indagini) per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dall’art. 550, comma II, c.p.p..

Non può essere concessa più di una volta ed è esclusa nei casi in cui l’imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p..

Come si accede alla MAP?

La richiesta può essere proposta, personalmente o per mezzo di procuratore speciale (legale di fiducia), fino a che non siano formulate le conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio.

Nel caso in cui sia stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato (art. 458, comma I, c.p.p.)

Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione.

Per accedere alla misura, è indispensabile che il soggetto richieda all’ufficio di esecuzione penale esterna competente, il rilascio di un programma di trattamento da allegare alla domanda di sospensione del processo e ammissione alla prova.

Se l’ufficio non è in grado di predisporre il programma immediatamente, rilascerà un’attestazione, per il giudice, da cui risulta che la domanda di rilascio del programma è stata presentata.

I contenuti della richiesta di programma di trattamento

La richiesta di programma di trattamento deve contenere:

  • l’indicazione degli atti rilevanti del procedimento penale (capo di imputazione, numero procedimento, tribunale competente);
  • la disponibilità a svolgere il lavoro di pubblica utilità;
  • la disponibilità ad azioni riparatorie e risarcitorie e da un percorso di mediazione con la persona offesa;
  • l’indicazione sintetica della situazione personale e familiare;
  • l’eventuale attività lavorativa svolta;
  • l’indicazione della struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, se individuata

alla richiesta devono essere allegati:

  • gli atti relativi al procedimento penale;
  • le osservazioni e le proposte in relazione agli impegni personali;
  • La messa alla prova è subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità che l’imputato deve reperire.

Le informazioni sugli enti convenzionati presso i quali poter svolgere il lavoro di pubblica utilità, posso essere chieste alla cancelleria del tribunale o all’ufficio di esecuzione penale esterna.

I compiti dell’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE)

L’ufficio avvia un’indagine socio familiare finalizzata alla predisposizione del programma di trattamento che dovrà contenere indicazioni circa le modalità di coinvolgimento del soggetto e dei familiari nel processo di reinserimento sociale, le prescrizioni comportamentali, le attività di riparazione o di risarcimento del danno, e il lavoro di pubblica utilità.

L’UEPE concorda il programma con la persona e chiede l’adesione degli Enti territoriali coinvolti, già individuati dalla persona motu proprio oppure con l’Ente stesso.

Infine, trasmette al giudice l’indagine socio familiare, il programma di trattamento e le “considerazioni che lo sostengono”, comprensive delle notizie relative alla situazione economica e alla possibilità di svolgere l’attività riparativa o di mediazione.

Durante la fase di esecuzione della prova, l’UEPE svolge gli interventi necessari e riferisce al giudice, con cadenza almeno trimestrale, sull’andamento del programma, sul comportamento tenuto, sulle proposte di modifica e le eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova.

Redige inoltre la relazione finale.

La misura decorre dal momento della sottoscrizione del verbale di messa alla prova da parte dell’imputato, presso l’UEPE.

I compiti del giudice ed estinzione del procedimento

Il Giudice acquisisce le informazioni dall’UEPE, degli organi di polizia e il parere del Pubblico Ministero, sente in aula l’imputato e la parte offesa.

Non sempre è possibile sentire la parte offesa perché, ad esempio nei reati previsti dal Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) se il soggetto è stato fermato per un controllo di routine da parte delle Forze dell’Ordine che l’hanno trovato positivo tramite test, una parte offesa non c’è. Come non c’è nel caso in cui, sempre nelle medesime condizioni di guida, il soggetto abbia provocato un incidente da sé solo, senza coinvolgere altri veicoli.

Altresì, il Giudice commisura, nell’esercizio del suo potere discrezionale, la pena alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del colpevole (art. 133 c.p.), e dunque valuta se ricorrono le condizioni per sospendere il processo e ammettere l’imputato o l’indagato (nel caso in cui la MAP venga richiesta nella fase delle indagini preliminari) alla prova.

Con ordinanza decide la durata della prova, le prescrizioni, il termine per l’adempimento delle attività di riparazione e le eventuali integrazioni o modifiche al programma di trattamento redatto dall’ufficio di esecuzione penale esterna.

Nella fase di esecuzione, il giudice riceve dall’UEPE le informazioni sull’andamento del programma, dispone le eventuali modifiche e, se necessario, i provvedimenti di revoca, in caso di grave inosservanza delle prescrizioni o di commissione di nuovi reati non colposi.

Al termine del periodo fissato, valuta in udienza l’esito della prova e, in caso positivo, dichiara l’estinzione del reato.

Il giudice può revocare anticipatamente la misura, con ripresa del processo, per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni.

Sull’argomento leggi anche LA MESSA ALLA PROVA: COME FUNZIONA LA PROBATION ITALIANA

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