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Riforma della cittadinanza italiana: le novità del DL 36/2025

Il DL n. 36/2025 modifica la legge sulla cittadinanza italiana, introducendo l’art. 3-bis alla legge n. 91/1992. La cittadinanza non è automatica per chi nasce all’estero con altra cittadinanza, salvo specifiche condizioni come domanda entro il 27 marzo 2025, nascita o residenza di un genitore cittadino in Italia.

Il testo di legge sulle nuove norme in materia di cittadinanza italiana

Il recente decreto-legge n. 36/2025 introduce significative modifiche alla disciplina della cittadinanza italiana, con particolare riferimento alle modalità di acquisizione dello status civitatis per le persone nate all’estero.

Il decreto-legge 36/2025 segna un significativo cambio di paradigma nella disciplina della cittadinanza italiana, introducendo limitazioni alla trasmissione automatica dello status civitatis per le persone nate all’estero.

Il contesto della riforma sulla cittadinanza italiana

Il decreto-legge nasce dall’esigenza di regolamentare in modo più stringente l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persone nate all’estero, alla luce della “crescita continua ed esponenziale della platea di potenziali cittadini italiani che risiedono al di fuori del territorio nazionale”. Come evidenziato nelle premesse del decreto, questa situazione viene considerata un potenziale fattore di rischio per la sicurezza nazionale e dell’Unione europea.

Le principali novità introdotte dal decreto legge in tema di cittadinanza

La modifica più rilevante è l’introduzione dell’art. 3-bis alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che stabilisce una deroga generale al principio dello ius sanguinis per le persone nate all’estero. In base alla nuova disposizione, chi è nato all’estero e possiede altra cittadinanza è considerato non aver mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. presentazione della domanda entro il 27 marzo 2025
  2. pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data
  3. nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino
  4. residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita/adozione
  5. nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori/adottanti cittadini

L’impatto sulla giurisprudenza consolidata in materia di cittadinanza

La riforma si pone in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale finora prevalente. Come stabilito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 13585/2024, lo status di cittadino, una volta acquisito per nascita da cittadino italiano, ha natura permanente ed è imprescrittibile. La giurisprudenza ha sempre ritenuto che l’onere probatorio in capo a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza si limiti alla dimostrazione del fatto acquisitivo e della linea di trasmissione.

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 25318/2022) hanno ribadito che la cittadinanza italiana acquisita iure sanguinis per nascita ha natura permanente e imprescrittibile, ed è giustiziabile in ogni tempo sulla base della sola prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.

Le modifiche procedurali in tema di cittadinanza

Il decreto interviene anche sugli aspetti procedurali, modificando l’art. 19-bis del d.lgs. 150/2011 con l’introduzione di nuove regole probatorie nelle controversie in materia di cittadinanza. In particolare, non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale e l’onere della prova dell’insussistenza delle cause di mancato acquisto o perdita della cittadinanza grava sul richiedente

Il procedimento di acquisizione della cittadinanza

Come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3969/2024, il procedimento di concessione della cittadinanza non si conclude con la mera emanazione del decreto di conferimento, ma richiede il completamento della fase integrativa dell’efficacia, che comprende la notifica del provvedimento e la prestazione del giuramento da parte dell’interessato

Il giuramento deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica, come previsto dall’art. 10 della legge 91/1992. La Corte Costituzionale con sentenza n. 258/2017 ha stabilito che l’obbligo di giuramento non può essere imposto a persone con grave disabilità psichica che si trovino nell’impossibilità materiale di adempiere a tale obbligo.

I requisiti di residenza per l’ottenimento della cittadinanza italiana

Per quanto riguarda i requisiti di residenza, il Consiglio di Stato con sentenza n. 2902/2022 ha precisato che il requisito della residenza legale nel territorio della Repubblica per almeno dieci anni deve sussistere non solo al momento della presentazione della domanda, ma deve permanere ininterrottamente fino alla prestazione del giuramento.

L’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio

In materia di acquisto della cittadinanza per matrimonio, la giurisprudenza ha ribadito che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di accertamento di un diritto soggettivo dello straniero coniuge di cittadino italiano, rispetto al quale l’Amministrazione non ha alcun potere discrezionale, se non limitatamente alla valutazione di motivi ostativi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

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