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Intercettazioni: cosa prevede la nuova Riforma della Giustizia?

Il Ddl Nordio relativo alla Riforma della Giustizia è intervenuto anche nell’ambito delle intercettazioni telefoniche e ambientali, limitando la loro pubblicazione su giornali. L’obiettivo è quello di evitare che le conversazioni intercettate dagli inquirenti emergano dalle Procure e finiscano direttamente sulle pagine dei quotidiani.

Riforma della Giustizia: vietato pubblicare le intercettazioni sui giornali

In questi giorni sta facendo molto discutere la nuova Riforma della Giustizia approvata dal Consiglio dei ministri il 15 giugno scorso. La proposta di legge, che ora passerà al vaglio del Parlamento, è intervenuta su diverse tematiche. Uno di queste riguarda le intercettazioni telefoniche e ambientali e la loro pubblicazione sui giornali.

Il Ddl, infatti, introduce alcune norme che riguardano la tutela della privacy e il divieto di pubblicazione delle intercettazioni. Nello specifico, il provvedimento intende porre un freno all’accesso, da parte dei giornalisti, ai documenti che descrivono il processo e le indagini. L’obiettivo è quello di evitare che le conversazioni intercettate dagli inquirenti emergano dalle Procure e finiscano direttamente sulle pagine dei quotidiani.

Nel testo presentato al Governo dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si vuole tutelare la “riservatezza del terzo estraneo al procedimento”. In particolare, un soggetto che viene citato nelle conversazioni intercettate, ma che non è coinvolto nelle indagini, non dev’essere presente negli atti, tanto meno in una pubblicazione giornalistica.

Più privacy per le persone non coinvolte nelle indagini

La Riforma della Giustizia intende porre un freno alle informazioni trasmesse dalla Procura alle redazioni dei giornali. Le intercettazioni potranno essere rese note solo se utilizzate nel corso di un dibattimento o riprodotte dal giudice per motivare un provvedimento.

Se una telefonata intercettata non finirà negli atti pubblici del processo, allora non potrà essere pubblicata. La stretta è particolarmente significativa poiché esclude anche tutte le intercettazioni che sono già state depositate e che, di conseguenza, sono a disposizione sia dell’accusa che della difesa. Allo stesso tempo, le carte del processo e le copie degli atti che vengono consegnate alle parti e ai loro difensori non potranno essere rilasciate a nessuno, salvo che i risultati delle intercettazioni non debbano essere utilizzati in un altro procedimento specificatamente indicato.

Tra le altre modifiche figurano:

  • il divieto per la polizia giudiziaria di riportare nei verbali di intercettazione i dati relativi a soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini d’indagine;
  • il divieto al giudice di acquisire le registrazioni e i verbali di intercettazione che riguardino soggetti diversi dalle parti, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza;
  • il divieto per il PM di indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione. In modo corrispondente, si vieta al giudice di indicare tali dati nell’ordinanza di misura cautelare.

La replica del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti

“Nessun bavaglio alla stampa” ha fatto sapere il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in difesa della sua proposta di legge. “Siamo intervenuti per tutelare i terzi” ha sottolineato “ma successivamente interverremo anche per tutelare la dignità e la libertà delle persone che parlano e devono parlare fra di loro in riservatezza, perché la riservatezza è l’altro lato della libertà. Naturalmente senza compromettere le indagini per i grandi crimini della delinquenza organizzata”.

Tuttavia, considerata la delicatezza dell’argomento, non si è fatta attendere la risposta del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

“I limiti che si vogliono introdurre alla conoscibilità delle intercettazioni effettuate durante le indagini preliminari” si legge in una nota “rischiano di costituire un ostacolo al diritto dei cittadini di essere informati su eventi di rilevante interesse pubblico. Pur condividendo la legittima esigenza di tutelare i soggetti estranei alle indagini e di trovare il giusto equilibrio tra libertà di stampa e rispetto della dignità della persona, il Cnog ritiene che debba essere comunque garantito il diritto all’informazione. Diritto all’informazione sancito da numerose sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che considera lecita anche la pubblicazione di atti coperti da segreto su inchieste di rilievo che riguardino personaggi pubblici”.

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