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Lo stupro coniugale: storia di un abuso

Lo stereotipo più comune è rappresentato dal fatto che la violenza sessuale si consuma solo fra “estranei”. Ma chi ci dice, invece, che un marito non possa violentare la moglie? Quando si parla di stupro coniugale?

Cosa si intende per stupro coniugale?

Lo stupro coniugale (conosciuto anche come marital rape) è definito come la consumazione di un rapporto sessuale con il proprio coniuge attuato senza il consenso. Non necessariamente ci deve essere violenza fisica.

Anche se, storicamente, i rapporti sessuali all’interno il matrimonio erano considerati un diritto dei coniugi, in epoca moderna, con il progredire della società verso una sempre più marcata emancipazione femminile, il rapporto sessuale senza il consenso del coniuge è ora ampiamente classificato come stupro da molte società in tutto il mondo, e criminalizzato dalle convenzioni internazionali.

Verso la criminalizzazione dello stupro coniugale

La poca considerazione data alla violenza sessuale all’interno del matrimonio è stata variamente attribuita ad una visione tradizionale del matrimonio, all’interpretazione delle dottrine religiose, alle idee sul senso del “maschile” e sulla sessualità femminile, e alle aspettative culturali di subordinazione di una moglie alle opinioni del marito che continuano ad essere comuni in molte parti del mondo.

Queste visioni del matrimonio e della sessualità hanno cominciato ad essere messe in discussione nella maggior parte dei Paesi occidentali a partire dagli anni ‘60 e ‘70, grazie soprattutto al femminismo, che ha portato al riconoscimento del diritto della donna all’autodeterminazione e la revoca della scriminante del rapporto coniugale nelle difese dei mariti imputati di violenza sessuale nei confronti delle mogli.

La maggior parte dei Paesi ha criminalizzato lo stupro coniugale dalla fine del XX secolo in poi, ma pochi sistemi giuridici hanno permesso il perseguimento dello stupro all’interno del matrimonio prima degli anni ‘70.

La criminalizzazione è avvenuta attraverso vari modi, tra cui la rimozione delle esenzioni previste dalla legge dalle definizioni di stupro, sentenze, l’esplicito riferimento legislativo che impedisce l’”uso” del matrimonio come difesa, o la creazione del reato specifico di stupro coniugale.

Storia di un abuso

Ma perché, ci si chiede, si è dovuti giungere sino agli anni ’70 del XX secolo per vedere una tale rivoluzione?

La risposta è molto semplice. Storicamente, lo stupro è sempre stato visto come un crimine o un atto illecito contro la proprietà di un uomo (di solito o un marito o un padre). Pertanto, un marito non poteva essere accusato della violenza sessuale ai danni della moglie perché altrimenti sarebbe stato accusato di danneggiare la sua stessa proprietà.

Sir Matthew Hale (1609-1676), nel suo “History of the Pleas of the Crown”, pubblicato postumo nel 1736, scrive che “Il marito non può essere colpevole di uno stupro commesso da lui stesso sulla sua legittima moglie, perché con il loro reciproco consenso e contratto, la moglie si è consegnata al marito in questo modo, e non può ritrattare”.

Negli Stati Uniti, è stato posto fine alla subordinazione legale della moglie al marito con il caso Kirchberg vs. Feenstra del 1981, ma molte giurisdizioni, compresi tutti i cinquanta stati degli Stati Uniti, hanno criminalizzato lo stupro solo negli anni ‘90.

Il diritto comune inglese ha avuto un grande impatto anche su molti sistemi giuridici del mondo attraverso il colonialismo.

Kersti Yllö e Gabrielle M. Torres, nel volume “Marital Rape: Consent, Marriage, and Social Change in a Global Context” affermano: “in alcune culture, il consenso non è nemmeno qualcosa che una singola moglie possa dare. Le famiglie che hanno organizzato il matrimonio garantiscono il suo consenso permanente”.

La subcultura della moglie proprietà del marito

Allora come adesso in molte culture una donna era prima di tutto proprietà di suo padre, poi, dopo il matrimonio, del marito; pertanto, un uomo non poteva essere perseguito per aver violentato la propria moglie perché era sua proprietà.

Tuttavia, se un altro uomo avesse violentato la moglie di qualcuno, la questione sarebbe stata trattata come un furto di beni. Nelle usanze inglesi, il “bride capture”, ovvero un uomo che rivendicasse una donna attraverso lo stupro, era ritenuto stesse rubando una proprietà del padre di questa.

Sulla base di questa cultura, le leggi sullo stupro sono state create non per proteggere la donna dalle violenze e dagli abusi, ma per tutelare la proprietà dei mariti e dei padri.

Purtroppo, questo concetto delle donne come proprietà permea ancora l’attuale ideologia e le leggi sullo stupro coniugale.

Lo stupro coniugale è un crimine

In alcune culture, il matrimonio è organizzato al solo scopo di procreare: in queste situazioni, le parti non acconsentono necessariamente alle nozze e, dunque, se il consenso non è elemento necessario alla celebrazione men che meno lo è per il rapporto sessuale.

Lo stupro è stato, fino agli ultimi decenni, inteso come un crimine contro l’onore e la reputazione, non solo nella nostra legislazione, ma anche nel diritto internazionale, e il diritto coniugale prevedeva anche quello di esigere un rapporto fisico dalla moglie a prescindere dalla sua volontà.

Nell’era moderna, la crescente criminalizzazione dello stupro coniugale fa parte di una riclassificazione mondiale dei crimini sessuali da reati contro la moralità, la famiglia, i buoni costumi, l’onore o la castità a reati contro la libertà, l’autodeterminazione o l’integrità fisica.

L’ONU e lo stupro coniugale

Nel dicembre del 1993, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha pubblicato la Dichiarazione sulla Eliminazione della violenza contro le donne, dove si stabilisce che lo stupro coniugale è una violazione dei diritti umani.

Nel 2012, l’Alto Commissario per i diritti umani Navi Pillay ha dichiarato che: “le violazioni dei diritti umani delle donne sono spesso legate alla loro sessualità e al loro ruolo riproduttivo. (…) In molti paesi, le donne sposate non possono rifiutarsi di avere rapporti sessuali con i mariti, e spesso non hanno voce in capitolo sull’uso della contraccezione. (…) Assicurare la piena autonomia delle donne sul proprio corpo è il primo passo cruciale per raggiungere l’uguaglianza sostanziale tra donne e uomini. Questioni personali – come il decidere quando, come e come con chi scelgono di fare sesso, e quando, come e con chi scelgono di fare bambini sono il cuore di una vita dignitosa

Nonostante tutto, però, non tutti gli Stati membri dell’Onu hanno adottato una politica di criminalizzazione dello stupro coniugale.

Le ragioni sono molteplici: reificare tale atto può essere impegnativo, perché, mentre alcuni Paesi esplicitamente lo condannano o creando delle forme di reato ad hoc oppure implementando le leggi antistupro, in altri Paesi le leggi ordinarie in materia di stupro tacciono sulla questione.

Nel 2006, lo studio approfondito del Segretario Generale dell’ONU su tutte le forme di violenza contro le donne ha affermato che “lo stupro coniugale può essere perseguito in almeno 104 Stati. Di questi, 32 hanno reso lo stupro coniugale un reato specifico, mentre i restanti 74 non esentano lo stupro coniugale dalle generali disposizioni sullo stupro. Lo stupro coniugale non è un reato perseguibile in almeno 53 Stati. Quattro Stati criminalizzano lo stupro coniugale solo quando i coniugi sono separati giudizialmente. Quattro Stati considerano una legislazione che permetta di perseguire lo stupro coniugale(https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/publications/English%20Study.pdf).

L’Europa e il marital rape

Nel 1986, in Europa, c’erano già pressioni internazionali per criminalizzare lo stupro coniugale: il Parlamento Europeo aveva adottato la risoluzione sulla violenza contro le donne del 1986 e ne chiedeva la reificazione.

La raccomandazione Rec(2002) del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne contro la violenza fornisce linee guida dettagliate su come la legislazione dovrebbe operare per quanto riguarda la violenza domestica, lo stupro e altre forme di violenza contro le donne; inoltre ha fornito una definizione di violenza contro le donne e ha fornito una lista di esempi, anche se non esaustivi, tra cui lo stupro coniugale .

Ma, come nei Paesi di common law, anche in Europa si sono dovuti attendere gli anni ’90 per assistere ad un mutamento della concezione della violenza sessuale da crimine contro l’onore a delitto contro la persona.

La raccomandazione di cui sopra affermava che gli Stati membri devono “garantire che il diritto penale preveda che qualsiasi atto di violenza contro una persona, in particolare fisica o violenza sessuale, costituisce una violazione della libertà fisica, psicologica e/o sessuale di tale persona e integrità, e non solo una violazione della morale, dell’onore o del decoro” (https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e2612).

Lo stupro coniugale in Italia

Anche nell’ordinamento italiano, si parlò di consenso al matrimonio come scriminante per le future iniziative sessuali del consorte, pur se violente. Egli, in sostanza, diveniva titolare di quello ius in corpore che ricadeva nell’alveo dei diritti reali: la moglie era di fatto una proprietà del marito. E una tale concezione ha predominato fino alla prima metà degli anni ’70.

Infatti, prima di allora, integravano reato unicamente le congiunzioni contro natura, ma, ancora nel 1976, la Cassazione, motivò la condanna sessuale inferta al coniuge con l’assunto che la condotta del coniuge era punibile solo quando la consumazione del rapporto sessuale avesse assunto modalità particolarmente violente.

Due anni dopo, nel 1978, tuttavia, si aggiunse che il dissenso ingiustificato della moglie valesse a integrare ingiuria e violazione degli obblighi di assistenza coniugale, tanto da consentire al consorte respinto di ricorrere al giudice civile per ottenere una sentenza di separazione “per colpa”.

La riforma del 1996 sembrava aver sgombrato il campo da ogni perplessità.

Le disposizioni del Codice Rocco in tema di violenza sessuale, con legge n. 66 del 15 Febbraio 1996, hanno modificato in modo significativo la disciplina dello stupro.

L’intento, evidente, è stato quello di adeguare la struttura codicistica al profondo mutamento che ha investito, in maniera pressoché repentina, i costumi e le abitudini sessuali degli ultimi decenni, nonché le direttive e le raccomandazioni provenienti dalla Comunità Europea.

In conseguenza di tutti questi mutamenti sociali e legislativi, il reato è stato collocato tra quelli contro la libertà personale, dunque tutela della dignità umana e della libera scelta nella sfera sessuale: la libertà sessuale diventa l’oggetto giuridico degno di tutela.

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