Il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 apporta sostanziali modifiche al Codice Appalti o meglio al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023). Le modifiche mirano a garantire maggiore trasparenza, equità e competitività nel settore degli appalti pubblici. Tra le principali novità, spiccano le nuove regole sulla revisione dei prezzi e le clausole di adeguamento, nonché le disposizioni riguardanti il subappalto e la tutela delle PMI. Questo articolo intende esaminare i cambiamenti più rilevanti apportati dal correttivo e il loro impatto sul settore.
Le principali novità del decreto correttivo al Codice Appalti
Il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 introduce importanti modifiche e integrazioni al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023). Ecco le principali novità.
La revisione prezzi e clausole di adeguamento dopo il decreto correttivo
Una delle novità più significative riguarda la disciplina della revisione prezzi. L’art. 60 viene modificato prevedendo l’obbligatorietà dell’inserimento nei documenti di gara iniziali le clausole di revisione prezzi.
In relazione ai lavori, la revisione scatta quando la variazione del costo dell’opera supera il 3% e opera nella misura del 90% del valore eccedente; per quanto riguarda i servizi e forniture, la revisione si attiva con variazioni superiori al 5% e opera nella misura dell’80% del valore eccedente.
È possibile prevedere meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo all’indice inflattivo: si tratta di un significativo cambio di rotta rispetto al previgente sistema del Codice del 2016, che non prevedeva l’obbligatorietà della revisione prezzi.
Subappalto e tutela delle PMI
Rilevanti modifiche interessano anche la disciplina del subappalto. L’art. 119 viene integrato prevedendo che:
– i contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese;
– è obbligatorio inserire nei contratti di subappalto clausole di revisione prezzi allineate a quelle del contratto principale;
– il subappaltatore deve applicare lo stesso CCNL dell’appaltatore o uno equivalente che garantisca le medesime tutele.
La giurisprudenza (Cons. Stato n. 1743/2024) ha chiarito che il subappalto necessario resta ammissibile anche in assenza di espresso richiamo nella lex specialis.
La qualificazione e centralizzazione delle committenze
Significative novità riguardano anche il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. L’art. 62 viene modificato prevedendo che:
- le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere autonomamente solo per affidamenti diretti e lavori fino a 500.000 euro;
- per importi superiori devono ricorrere a stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza;
- la qualificazione tiene conto anche dell’adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
Il correttivo e la digitalizzazione nel Codice Appalti
Il correttivo rafforza l’impulso alla digitalizzazione. Infatti, l’art. 43 prevede che dal 1° gennaio 2025 sia obbligatorio l’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale per opere di importo superiore a 2 milioni, pertanto le stazioni appaltanti dovranno dotarsi di piani di formazione specifica del personale. Viene altresì introdotta la figura del gestore dei processi digitali
La progettazione e direzione lavori dopo il correttivo
Importanti modifiche riguardano anche la progettazione. L’art. 41 viene integrato prevedendo:
- la possibilità di affidare lavori di manutenzione sulla base del solo progetto di fattibilità tecnico-economica;
- l’obbligo di prevedere nei contratti di progettazione clausole di responsabilità per errori progettuali;
- il rafforzamento del coordinamento tra progettazione ed esecuzione
Il correttivo semplifica le norme
Un’importante novità è rappresentata dall’art. 226-bis che introduce un meccanismo di semplificazione normativa, prevedendo la possibilità di modificare gli allegati tecnici al Codice mediante regolamenti ministeriali, senza necessità di interventi legislativi.