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Codice

Cosa prevede il nuovo codice dei contratti pubblici?

Il Decreto Legislativo n. 36/2023 disciplina il nuovo codice degli appalti, che va a sostituire quello precedente. Tra le novità più rilevanti si individuano l’introduzione del subappalto a cascata e l’appalto integrato, nonché il rafforzamento della digitalizzazione.

Il nuovo codice degli appalti sostituisce il D.Lgs. n. 50/2016. Al centro della nuova nuova normativa, regolata dal D.Lgs. n. 36/2023, c’è la digitalizzazione attraverso metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.

Il codice degli appalti entrerà in vigore a partire dal 1° aprile 2024, ma gli effetti avranno luogo solo dal 1° luglio dello stesso anno.

Cosa cambia con il nuovo codice

Con l’introduzione del nuovo codice, ci saranno significativi cambiamenti. Ad esempio, la figura del RUP non sarà più responsabile unico del procedimento, bensì responsabile unico del progetto. A lui spetterà curare le diverse fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

Un’altra novità riguarderà i livelli di progettazione che, con l’eliminazione del livello intermedio, diventeranno due:

  • il progetto di fattibilità tecnico-economica;
  • il progetto esecutivo.

Subappalto a cascata e appalto integrato

Vietato nel precedente codice, il subappalto a cascata viene concesso nel nuovo, a discrezione della stazione appaltante. Con questo tipo di contratto, quindi, possono essere affidate a un’impresa terza lavorazioni di competenza del subappaltatore.

Oltre al subappalto a cascata, la normativa prevede anche l’appalto integrato, procedura che include sia la progettazione sia l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo.

Il principio del risultato

Il codice regola anche il principio del risultato che, disciplinato dall’art. 1 del decreto, costituisce l’attuazione del principio del buon andamento e dei relativi principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Rafforzamento della digitalizzazione

Tra le novità, la normativa contempla anche un rafforzamento della digitalizzazione grazie:

  • a una banca dati nazionale dei contratti pubblici;
  • al fascicolo virtuale messo a disposizione dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC);
  • a piattaforme di approvvigionamento digitale;
  • a procedure automatizzate dei contratti.

Le nuove soglie del codice

Il decreto modifica anche le soglie degli importi delle procedure sottosoglia che prevedono l’affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici fino a 150 mila euro per i lavori e fino a 140 mila per i servizi e forniture.

Per cifre pari o superiori a 150 mila euro, ma inferiori a 1 milione, è prevista la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.

Infine, nei casi di lavori per importi pari o superiori a 1 milione di euro e inferiori a 5.382.000 euro (soglia comunitaria), è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici.

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