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Diffamazione: in quali casi è reato?

Il reato di diffamazione sussiste nel caso in cui un’affermazione denigratoria verso un soggetto terzo venga a conoscenza di più persone

La diffamazione è un reato grave in quanto va a minare la reputazione di una persona, o di un’azienda, compromettendone le relazioni e il futuro. La pena per chi commette un atto diffamatorio (senza ulteriori aggravanti) può arrivare fino ad un anno di reclusione e a 1.032,91 euro di multa. Tuttavia, perché sussista il reato di diffamazione non è sufficiente che una persona pronunci ad un’altra delle affermazioni denigratorie verso un soggetto terzo. È necessario, altresì, che sia presente una seconda persona, o che vi sia la volontà che il messaggio arrivi a più persone.

Su questo concetto è tornata a più riprese anche la Cassazione sottolineando che “ai fini della configurabilità del reato, è necessario che l’autore della frase lesiva dell’altrui reputazione comunichi con almeno due persone, oppure con una sola persona, ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri ed egli agisca rappresentandosi e volendo tale evento”. Nello specifico, l’elemento distintivo che caratterizza il reato di diffamazione “non comprende soltanto la consapevolezza di dire una frase lesiva dell’altrui reputazione, ma anche la volontà che la stessa affermazione venga a conoscenza di più persone”.

Ciò significa che l’affermazione offensiva può essere pronunciata anche dinanzi ad una sola persona, se si è consapevoli che quest’ultima trasmetterà il messaggio ad altri. Allo stesso modo, il reato di diffamazione è configurabile anche in caso di comunicazione a distanza. Ossia, quando la persona utilizza altri strumenti di comunicazione, come una mail, un messaggio o una telefonata per denigrare la reputazione di un altro soggetto. Anche in questo caso, se la comunicazione può essere visionata da più persone, per la Cassazione è evidente la volontà diffamatoria. Viceversa, non è diffamazione se la diffusione del messaggio denigratorio è opera esclusiva di chi lo riceve, “in quanto manca l’esplicita volontà da parte del mittente di destinare alla divulgazione il contenuto della comunicazione”.

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