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Criminologia e processo penale

L’intervento del criminologo che coadiuva gli inquirenti e i giudicanti

La criminologia costituisce una scienza ad ampio campo d’indagine, considera i fatti criminosi e i loro aspetti fenomenologici, le variazioni nel tempo e nei luoghi, le condizioni sociali ed economiche che ne favoriscono la diffusione e le modificazioni. Nei suoi interessi rientra anche lo studio degli autori dei delitti, l’analisi delle conseguenze esercitate dall’evento delittuoso sulle vittime e del fenomeno della devianza. Si tratta quindi di una disciplina scientifica che analizza il fatto criminale, sul piano della criminogenesi e criminodinamica e che ritiene importate studiare il comportamento umano all’interno della società.

Si fonda sul coordinamento sistematico di una pluralità di tecniche ed approcci che spaziano tra le varie professionalità (medicina, psicologia, antropologia, statistica, psichiatria), le quali mirano tutte a un’adeguata e analitica comprensione delle cause, delle dinamiche e degli effetti del comportamento deviante.

Gli studi criminologici non sono sempre stati apprezzati nel sistema penale italiano, ma con i moderni sviluppi criminologici forensi, oggi costituisce una scienza accreditata in grado di coadiuvare gli organi inquirenti e giudicanti nella piena comprensione delle dinamiche delittuose.

Nel processo penale di cognizione l’intervento del criminologo è ad oggi piuttosto scarno. Tracciare profili personologici del potenziale autore del reato e il ricorso al criminal profiler resta circoscritto a specifici delitti seriali di competenza dell’Unità per l’Analisi del Crimine Violento. Alla base del rifiuto sta l’indubbio timore che l’utilizzo di tecniche psicologiche d’intrusione nella riservatezza e nella mente dell’imputato possa determinare di fatto la sanzionabilità di volontà autoriali. Il diniego della perizia troverebbe giustificazione proprio nella volontà di sottrarre l’imputato a delle indagini psicologiche da cui potrebbero venir fuori elementi confessori, ossia attinenti alla responsabilità al di fuori delle garanzie difensive e degli strumenti di acquisizione della prova previsti dal c.p.p.

Questa sfiducia riposta nello strumento peritale non ha alcuna ragione di esistere, anche per la grande evoluzione che della criminologia come scienza accreditata è perfettamente idonea ad assistere il giudice, in quella che è la corretta valutazione dei parametri di applicazione della pena, in concreto ex art. 133, comma 2, c.p. Il ricorso ad una perizia criminologica è d’obbligo in un sistema che intenda considerare ogni fattore intervenuto nella realizzazione del fatto. È possibile avere un’analisi esaustiva del carattere, della personalità e dell’ambiente di vita del criminale, che è in grado di fornire al giudice una panoramica completa delle condizioni personologiche del soggetto.

Il ruolo del criminologo diventa centrale in sede esecutiva. L’osservazione scientifica della personalità del condannato è indispensabile per la valutazione eventuale in riferimento all’applicabilità delle misure alternative alla detenzione o fruibilità dei benefici penitenziari. Il professionista svolge due ordini di funzioni:

– funzione terapeutica a favore del condannato

– coadiuva l’autorità giudiziaria e l’amministrazione penitenziaria nella difficile analisi della psicologia del rieducando.

Impiegato nell’equipe medica del carcere con il compito di formulare e analizzare il profilo delinquenziale del condannato. La parte ostica nella procedura di osservazione è costituito dal cd. Colloquio criminologico, in cui si cerca di rispondere ad interrogativi sia diagnostici che prognostici, con l’intento di consentire il reinserimento del criminale all’interno della comunità sociale. L’osservazione si fonda su un dialogo mirato, dopo aver individuato i connotati salienti della personalità e della socialità dell’intervistato, mette in evidenza la criminogenesi e la criminodinamica del delitto, fornendo una spiegazione della modalità di interazione delle caratteristiche personologiche del singolo con le circostanze situazionali esistenti al momento della perpetrazione del crimine.

Spesso si utilizzano dei test predeterminati, denominati reattivi mentali, come il test di Rorschach, macchie astratte, il modo di interpretazione delle macchie da parte del soggetto proietta il suo psichico. I risultati confluiscono in una relazione che definisce le modalità di esecuzione della pena consigliate nel caso concreto in vista di un’efficace risocializzazione e futura reimmissione del condannato nella società. Il compito del criminologo non si arresta alla stesura della relazione ma si protrae per l’intera fase di esecuzione della sanzione comminata. Ha il compito di suggerire la modifica delle modalità di esecuzione della pena o la fruizione dei benefici penitenziari. Individua eventuali carenze psicofisiche e cause di disadattamento sociale che potrebbero consigliare un regime alternativo alla detenzione.

Il criminologo sostiene particolari tipologie di detenuti durante il percorso carcerario. Il criminologo/psicologo è l’unica figura in grado di cooperare con il magistrato nella conservazione e nel monitoraggio della salute psichica del pentito, capace di comprendere gli stati dissociativi e di fornire stimoli propositivi in vista della tipologia diversa e sconosciuta che gli si proporrà con il relativo programma di protezione. Il criminologo/educatore ha il compito di organizzare e coordinare le attività socializzanti all’interno dell’istituto penitenziario e di vagliarne periodicamente gli esiti, anche rispetto alla disciplina carceraria ed al rapporto con gli altri detenuti.

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