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Violazione privacy: quando è possibile chiedere il risarcimento?

Violazioni privacy,  per ottenere il risarcimento il danno deve essere serio, concreto e rilevante

Non tutti i danni dai quali potrebbe derivare una violazione della privacy sono risarcibili. Il diritto al risarcimento dell’interessato nasce quando lo stesso sia ritenuto “serio”.

La predetta valutazione sarà posta in essere dal giudice investito della causa, chiamato a valutare il caso concreto in base al principio di tolleranza. Secondo il menzionato principio, il danno non patrimoniale risulta risarcibile al superamento di una determinata soglia di tolleranza. Di conseguenza, sarà ritenuta come violazione della privacy, solo lesioni gravi dei diritti dell’interessato.

La lesione dovrà, necessariamente, verificarsi in concreto ed essere valutata come grave, ciò significa che una eventuale violazione delle regole in materia di privacy non comporterà in maniera consequenziale ed automatica un diritto al risarcimento del danno.

Il soggetto ritenuto leso dall’eventuale comportamento posto in essere dal trasgressore dovrà dimostrare di aver subito un danno attuale oltre che grave e serio.

Il danno lamentato  dovrà essere il risultato di una lesione immediata e diretta della violazione della propria sfera personale, dimostrando un rapporto di causalità tra il fatto e il danno, rappresentando, altresì, che la lesione non derivi da possibili elementi esterni.

La Corte di Cassazione, al riguardo, precisa che il risarcimento dovrà essere sottoposto a varie caratteristiche: la serietà del danno e la gravità della lesione. Pertanto, si ribadisce il concetto secondo cui, il danno non patrimoniale, capace di determinare una lesione ad un diritto fondamentale della persona, quale la riservatezza, viene subordinato alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno arrecato.

La mera violazione delle norme non risulta sufficiente a determinare un risarcimento del danno  in capo a colui che si ritiene danneggiato da un comportamento ritenuto negativo e/o lesivo dei suoi diritti. Sarà, pertanto, onere della vittima provare anche per mezzo di presunzioni, il danno dichiarato ed il nesso di causalità e/o di causa ed effetto intercorrente tra violazione e danno dichiarato.

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