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Traffico di influenze illecite

Traffico di influenze illecite: in cosa consiste e come cambia con il ddl Nordio

Il traffico di influenze illecite rientra tra i reati modificati dal disegno di legge Nordio. In cosa consiste e quando si verifica?

Il traffico di influenze illecite è un reato che, introdotto nel 2012, è disciplinato dall’art. 346 bis del codice penale e punisce con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi chi “sfrutta o vanta relazioni con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio per far dare o promettere a sé o ad altri denari o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita”.

Quando è stato adottato, l’obiettivo era tutelare l’imparzialità, la trasparenza e l’etica della pubblica amministrazione, punendo i soggetti che influenzano, corrompono ed esercitano pressioni sugli incaricati di pubblico servizio.

In definitiva, quindi, il traffico di influenze illecite:

– sfrutta i rapporti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per farsi promettere o fornire denaro o vantaggi derivanti dalla “mediazione”;

– paga direttamente un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere favori in contrasto con i precetti della pa;

– paga o promette somme di denaro o altri vantaggi a soggetti della pa.

Reato di corruzione e traffico di influenze illecite

Nonostante i due reati di corruzione e traffico di influenze illecite possano sembrare molto simili, tra loro esiste una profonda differenza. La corruzione include al suo interno anche il reato di traffico di influenze illecite, il quale deve ritenersi escluso qualora la promessa dei soldi viene utilizzata per pagare il pubblico ufficiale, che quindi è tra i partecipanti al fatto.

Quali sono le modifiche apportate dal disegno di legge Nordio

La riforma, nel modificare il reato regolato dall’art. 346 bis c.p., limita la sua punibilità a condotte particolarmente gravi, ed elimina l’ipotesi di millantato credito. La misura, secondo il Guardasigilli Nordio, è fondamentale per non vanificare gli investimenti europei dei prossimi anni nell’ambito del PNRR.

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