IL MAGAZINE DEDICATO ALLE
INVESTIGAZIONI & SCIENZE FORENSI

di:  

assegno di mantenimento

Stop all’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni

La Cassazione si è pronunciata sull’assegno mensile ai figli maggiorenni di coppie separate o divorziate: no al mantenimento se il ragazzo non vuole lavorare o non ottiene buoni voti a scuola

Stop all’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne di coppie separate o divorziate se quest’ultimo non si applica a sufficienza per mantenersi da sé. È quanto espresso di recente dalla Cassazione con la sentenza n. 29779 del 29 dicembre 2020, che richiama al principio di auto responsabilizzazione del figlio maggiorenne. Nel caso di specie, una donna aveva presentato ricorso alla Corte Suprema circa l’obbligo da parte dell’ex coniuge di contribuire al mantenimento del figlio. La Corte d’Appello aveva ritenuto infatti che quest’ultimo, ormai ventisettenne, dovesse ritenersi “autosufficiente e privo dei presupposti giuridici per beneficiare dell’assegno mensile paterno”.

La Cassazione quindi ha sostenuto la tesi della Corte d’Appello e rigettato il ricorso della madre. Nonostante non ci fossero prove circa la mancata indipendenza economica del giovane, allo stesso modo nessuna prova evidenziava i suoi tentativi per trovare un’occupazione. Secondo i giudici infatti, un figlio, una volta divenuto maggiorenne, “ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di un’opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”.

In buona sostanza, una volta compiuti i diciotto anni, una persona “acquista la capacità di agire e di lavorare e perde il diritto al mantenimento”. Nel caso contrario, il giovane deve dimostrare ai giudici di versare in condizioni tali da dover essere ancora mantenuto dai propri genitori. In questo senso, il figlio maggiorenne può beneficiare dell’assegno di mantenimento se presenta minorazioni o debolezza delle capacità personali; se gli studi proseguono nel migliore dei modi e sono comprovati da voti e risultati altrettanto brillanti; se il tempo trascorso dalla fine degli studi è breve e nel frattempo il ragazzo si è adoperato (invano) a trovare un lavoro; infine se non lavora, ma nel frattempo si è adoperato a trovare un’occupazione anche in ambiti diversi rispetto alla sua formazione professionale.

CONDIVI QUESTO ARTICOLO!

Iscriviti alla newsletter

    La tua email *

    Numero di cellulare

    Nome *

    Cognome *

    *

    *

    Inserisci sotto il seguente codice: captcha