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Separazione giudiziale: quando si parla di riconciliazione?

Hai deciso di rivolgerti al giudice per chiedere la separazione da tuo marito. Il rapporto matrimoniale è ormai giunto ad una frattura e divenuto intollerabile. Con la separazione giudiziale sarà il giudice  a decidere circa, l’assegnazione della casa familiare, l’affidamento dei figli, il quantum dell’assegno di mantenimento e qualsiasi altra circostanza ritenuta fondamentale per i coniugi. Cosa succede se marito e moglie si riconciliano?

Separazione giudiziale: quali sono gli effetti?

A seguito di separazione giudiziale si crea tra i coniugi un effetto di tipo sospensivo e non una rottura definitiva del vincolo matrimoniale.

Le parti in causa potranno, quindi, successivamente decidere se chiedere una rottura definitiva del vincolo matrimoniale con e grazie al divorzio,  rimanere separati o riconciliarsi.

Con la separazione vengono meno alcuni dei diritti e doveri reciproci intercorrenti tra marito e moglie, ossia, dovere di coabitazione (si prevede l’obbligo di non abitare più sotto lo stesso tetto) dovere di fedeltà ( il marito e/o la moglie potranno se lo desiderano iniziare nuove relazioni sentimentali). 

Cosa succede in caso di riconciliazione?

Se i coniugi decidono di ritornare insieme con comportamenti caratterizzati da continuità e stabilità si giunge, conseguentemente, ad una riconciliazione.

Concretamente vengono meno gli effetti posti in essere dalla separazione e le parti ritornano ad essere di nuovo una normale coppia.  Da qui in poi, si creano dei precisi effetti. Ripresa dei diritti e doveri tra coniugi, in particolare, le parti dovranno coabitare sotto lo stesso tetto, non intraprendere nuovi relazioni (dovere di fedeltà) e assistenza morale nei confronti del coniuge.

Intervenuta la riconciliazione, viene meno anche l’obbligo previsto in capo ad una delle parti di versare l’assegno di mantenimento, nei confronti dell’altra, in particolare a chi non possiede mezzi o strumenti idonei per il proprio sostentamento.

Il “ritorno di fiamma” deve essere caratterizzato da stabilità e dall’intento di entrambi di riprendere concretamente la vita matrimoniale e non da sporadici incontri o avvicinamenti.

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