IL MAGAZINE DEDICATO ALLE
INVESTIGAZIONI & SCIENZE FORENSI

Cerca
Close this search box.

di:  

“Ritorno al fututro”: il primo processo penale telematico

Verso la digitalizzazione del processo penale. Prime applicazioni.

Ciò che era prima possibile solo con la presenza fisica all’interno di un’aula materiale di un Tribunale oggi è perfetamente replicabile attraverso sessioni di Telepresenza/Videopresenza in Alta Definizione, dove anche il concetto “fisico” – “materiale” di Aula ‘Udienza viene a mutare a favore dell’”Aula Digitale Virtuale”.

È quanto dichiarato dal Tribunale di Cremona con ordinanza del 7 marzo 2016, ove per la prima volta è stata sancita la validità dell’udienza preliminare celebratasi con sistemi di video/tele presenza.

Visto il numero delle persone coinvolte nel procedimento in corso (114 imputati, relativi difensori, oltre alle già numerose persone offese individuate nella richiesta di rinvio a giudizio e presumibilmente desitnate ad aumentare vista la tipologia delle contestazioni), il coinvolgimento e l’interessamento di plurime Autorità competenti (tra le quali Ministero della Giustizi, Presidenza Corte d’Appello, Procura Generale, Uffici direttivi el Tribunale e Rapprsentante del Governo sul territorio), nonché l’analisi fra più soluzioni logistiche (“interna” al Palazzo di Giustizia, “esterna” . in altra Aula da allestire al di fuori del Tribunale), l’iter attivato aveva già portato alla condivisa soluzione adottata (scelta”interna”), finalizzata a manternere l’udienza all’interno del Palazzo di Giustizia – sede naturale – nonché all’adozione di procedure organizzative dedicate e allestimento di n. 3 Aule di Udienza in collegamento fra loro di capienza sufficiente ad ospitare tutte le potenziali parti interessate. Era stata inoltre, prevista la possibilità di attivare innovativi servizi digitali al fine di: “A) rendere facilmente fruibili tutti i documenti in formato digitale – PDF – del processo (dal fascicolo depositato ai sensi dell’art. 416 comma 2 c.p.p. a tutte le integrazioni relative alla fase dell’udienza preliminare); B) automatizzare le operazioni di verifica delle costituzioni delle parti ai sensi dell’art. 420 c.p.p. e la redazione del relativo verbale di udienza; ed infine, C) consentire lo svolgimento dell’Udienza Preliminare all’interno del Tribunale di Cremona, senza ricorrere ad onerosi allstimenti di aule di udienze esterne, collegando n. 3 Aule del Tribunale tramite un servizio di videoconferenza in Alta Definizione”.

Nella specie, era stata prevista la possibilità per tutti i difensori di collegarsi – previa autenticazione – ad un gestore documentale online, ove poter scaricare l’intero fascicolo processuale e relativi aggiornamenti direttamente sul proprio PC o anche su dispositivi mobile.

Siffatta piattaforma di gestione documantale – precisa l’ordinanza – offriva, altresì, servizi di comunicazione fra le parti, blog, discussioni, fruibili per lo scambio di informazioni inerenti il processo in corso, rappresentando inoltre la “consolle” dell’utente per tutti i servizi collegati resi disponibili dal Tribunale di Cremona medesimo. Non soltanto, ma durante tutto lo svolgimento dell’Udienza Preliminare, le parti, anche attraverso il proprio device personale, erano poste nelle condizioni di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e, in tempo pressocché reale, anche di quelli depositati dalle parti in una delle tre aule di udienze, essendo disponibile un sistema Wifi gratuito su tutto il Tribunale, ulteriormente potenziato proprio in funzione del procedimento in corso.

Parimenti, erano state allestita per l’occasione, piattaforme di videopresenza in Alta Definizione (Audio/Video), nelle tre Aule per le udienze pernali del Tribunale di Cremona. Il sistema consentiva collegamenti audio/video bidirezionali, controllo in remoto delle postazioni microfoniche da parte del Presidente, nonché condivisione dello schermo del PC per l’esame del contraddittorio di contenuti multimediali (files audio intercetaizoni telefoniche, filmati video) e documenti (verbali trascrizioni intercettazioni).

All’interno di ogni Aula era, poi, prevista la presenza di un Cancelliere, in grado di procedere formalmente al deposito di ogni produzione documentale (analogica o digitale) effettuata dalle parti, oltre all’allestimento di una stazione di digitalizzazione, che in tempo reale procedesse alla scansione dei documenti cartacei, caricandoli con una procedura automatizzata sul gestore documentale, ad immediata disposizione di tutte le parti, ed eventuali documenti digitali, ed un “sito” dedicato all’interno della piattaforma documentale riservato alle intercettazioni telefoniche, in modo tale da rendere agevole l’individuazione di file audio e la relativa trascizione dell’intercettazione di interesse, ed ascoltarla direttamente”.

Ebbene, questo fare così tecnologico e innovativo, pare non aver convito le difese, che eccepivano la nullità dell’udienza preliminare cosi condotta – in particolare, con riferimento all’adozione di un sistema di collegamento in video-presenza delle tre aule di udienza del Tribunale di Cremona, con relativa assegnazione dei difensori, fuori dai casi di cuii all’art. 146 bis disp. att. C.p.p. – anche in relazione alla mancanza del decreto di cui all’art. 146 bis comma 2 disp. att. C.p.p.

In vero, afferma l’organo giudicante «non vi è fatto divieto alcuno nel Codice di Procedura Penale, né in altra normativa collegata, di celebrare un’udienza utilizzando collegamenti in videoconferenza/telepresenza. Né vi è specifica violazione di norme collegate all’adozione dell’organizzazione dell’udienza come descritta in premessa, che prevedono espressamente quale sanzione la “nullità” dell’udienza penale, quale “atto” del procedimento».

«Si tratta piuttosto, di verificare – aggiunge – se nella sostanza, l’organizzazione dell’udienza preliminare (ma anche quella dibattimentale) con l’adozione di tecnologie che ne permettano la pertecipazione a distanza vada a violare alune norme di carattere generale presidiate dalla sanzione della nullità, nella sue varie forme. (nella specie quelle previste dagli artt. 78 c.p.p. lett. b) e lett. c))».

Quello che emerge chiaramente dalle due norme è fare in modo che sia garantita in ogni caso la partecipazione attiv
a dell’imputato e delle parti private. Direttamente e anche atraverso il proprio difensore.

Ebbene, «l’enorme sviluppo delle tecnologie cosiddette di “collaboration” (partecipazione a distanza) e di “sharing” (condivisione delle informazioni) avvenuto in questi anni ha riempito di nuovi contenuti e potenzialità il cocetto di “partecipazione” applicabile anche al procedimento penale.

Ciò che era prima possibile solo con la presenza fisica all’interno di un’aula materiale di un Tribunale oggi è perfetamente replicabile attraverso sessioni di Telepresenza/Videopresenza in Alta Definizione, dove anche il concetto “fisico” – “materiale” di Aula ‘Udienza viene a mutare a favore dell’”Aula Digitale Virtuale”.

Quello che poteva essere un criterio selettivo del cd “body-speech” – ovvero la capacità di “cogliere” nel confronto dialettico espressionivisive e comportamentali,originariamente a favore della preferenziale “tesi” per la presenza fisica nell’aula materiale delle parti, è anch’esso venuto meno, a fornte di ripresa e trasmissione in Alta –Definizione, in Telepresence – Audio Video, con limiti di qaulità e definzione in continua espansione, riprese audio-video collegate, che vanno addiruttura ad integrare ed allargare – rispetto all’assetto “analogico” il quadro conoscitivo del giudice e delle parti.

Ne consegue che la “partecipazione” delle parti e dei difensori può certamente essere assicurata anche attraverso l’utilizzo di idonee tencologie che rendano, nel concreto, efficiente ed efficace l’esercizio del diritto di difesa/esercizio e sostegno dell’azione penale nella sua più ampia estensione».

Ed in relazione ai sistemi opportunamente predisposti dal Tribunale lombardo per la celebrazione dell’udienza preliminare in questione, – afferma l’ufficio giudicante – è stata garantita a pieno l’”effettva”, “efficace” ed “efficiente” partecipazione delle parti all’udenza in relazione ai presupposti di cui all’art. 178 c.p.p. Un diversa soluzione l’avrebbe impedito se non ostacolato.

Il caso di Cremona rappresenta senza dubbio un esempio unico e di primaria novità nel panorama giudiziario italiano, un passo all’avanguardia o forse una mera esaltazione della modernità, o ancora l’impeto irruento del nuovo “fare tecnologico”.

Secondo qualche Autore, l’informatica applicata al diritto ed al processo è una risorsa incredibile, ma conservare un’antica visione della giustizia nell’evo informatico è un’inammissibile ed errata modalità di leggere il futuro dellagiustizia; sarebbe come informatizzare la Legis acrio sacramenti in rem o in personam (Gaio, 41 16).

Si potrebbe oggi pensare di informatizzare la suddetta procedura?

Tale ripensamento della giustizia, anche alla luce di quanto possiamo notare ad occhio nudo ed asciutto, si rende veppiuù necessario: le complesse regole giuridco/tecniche risultano infatti essere ancora aliene, lontane e spesso incomprensibili alla maggior parte degli operatori della giustizia italiana che le percepiscono come un oneroso aggravamento e complicanza delle già complesse procedure che all’interno del sistema giudiziario quotidianamente si consumano (Sirotti, Gaudenzi, Riem).

La verità è che la tecnologia informatica se così intesa, come nel caso di Cremona, non solo lascia inalterato il rapporto tra oralità e scrittura del processo, ma anzi serve ad agevolare lo scambio dialettico tra i soggetti del confronto giudiziale e l’immdiatezza dei pricessi in cui si esplica pienamente il principio di oralità (Durante, Pagallo), senza parlare dell’efficienza ed efficacia del risultato che altrimenti, in casi come quello in esame sarebbe stato impedito vista la complessità e vastità delle persone coinvolte.

Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti. Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini fanno e faranno, oggi, domani e dopodomani. E quello che noi facciamo e faremo dipende a sua volta dal nostro pensiero e dai nostri desideri, dalle nostre speranze e dai nostri timori. Dipende da come vediamo il mondo e da come valutiamo le possibilità del futuro che sono aperte. (Karl Popper).

di Sabrina Caporale – www.forensicsgroup.eu
© Riproduzione riservata

CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO!

Iscriviti alla newsletter

    La tua email *

    Numero di cellulare

    Nome *

    Cognome *

    *

    *

    Inserisci sotto il seguente codice: captcha