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Quali le sanzioni previste per chi opera sprovvisto della licenza ex art. 134 Tulps?

Quali le sanzioni per l’investigatore privato che opera senza apposita licenza?

Secondo una norma del TULPS chiunque faccia ricerche o raccolga informazioni per conto di privati deve prima chiedere ed ottenere una licenza dalla Prefettura. La regola in questione si riferisce a quanto stabilito ai sensi dell’art. 134 Tulps, secondo cui: senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell’art. 11, la licenza non può essere concessa alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell’Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani..

Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l’institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell’istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l’assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall’articolo 11 del presente testo unico, nonché dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575).

La licenza, altresì, non può essere concessa per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.

Nello specifico, quando ci rivolgiamo, ad esempio, ad un’ agenzia investigativa sarà fondamentale ai fini dell’operato dell’investigatore privato che quest’ ultimo possieda apposita licenza.

La medesima attività non potrà mai svolgersi in violazione della privacy e della riservatezza dei luoghi di privata dimora del soggetto pedinato.  

L’investigatore privato è quindi un vero e proprio professionista in possesso di licenza concessa dalla Prefettura di appartenenza. Sarà, parimenti, necessario essere un cittadino incensurato italiano o comunitario.

Pertanto, qualsiasi soggetto interessato a diventare investigatore privato, oltre al possesso di specifici requisiti professionali e formativi dovrà possedere ed ottenere dalla Prefettura determinata licenza che gli permetta di operare e svolgere precise attività di raccolta di dati e/o informazioni utili per il committente, ovvero, colui che ha deciso di conferire l’incarico.

La violazione a quanto stabilito ai sensi dell’art. 134 TULPS  è di carattere penale. Infatti, chi si improvvisa investigatore privato senza essere in possesso della licenza prefettizia rischia di incorrere in un reato penale,  per mezzo del quale,  i contravventori saranno puniti con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da  euro 206 ad euro 619 (art. 140 TULPS).

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