IL MAGAZINE DEDICATO ALLE
INVESTIGAZIONI & SCIENZE FORENSI

di:  

Lo stalking condominiale: come riconoscerlo e difendersi

Il turbamento della tranquillità domestica può esprimersi in forme diverse: dall’odore di cucina all’automobile posteggiata nel punto sbagliato, dal bambino che gioca in cortile al cane che abbaia: in un condominio i motivi per litigare non mancano mai.

Lo stalking condominiale si configura come un insieme di atti ripetuti volti ad arrecare volontariamente ai condomini un disturbo intollerabile per un periodo prolungato di tempo, tale da condizionarne la vita di tutti i giorni. Le azioni volontarie e reiterate sono elementi che costituiscono lo stalking mentre il condominio costituisce il luogo in cui è commesso il reato. Alcune condotte di condomini, bollate come semplice maleducazione, vengono risolte in modo pacifico all’interno del perimetro del palazzo. Altri casi però configurano una fattispecie molto particolare: lo stalking condominiale. Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte Cassazione con la sentenza n° 20895 del 25 maggio 2011.

https://www.altalex.com/documents/massimario/2011/10/10/atti-persecutori-stalking-condominio-sussistenza.

Il riconoscimento giuridico dello stalking condominiale è fondato su un’interpretazione estensiva dell’art. 612 bis c.p., introdotto con il cosiddetto “Decreto sicurezza“, convertito con la legge 24 aprile 2009 n. 38 che disciplina il reato per atti persecutori sanzionando con la reclusione fino a quattro anni chiunque   ponga in  essere condotte persecutorie tali da determinare nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia e timore o, alternativamente, l’alterazione delle proprie abitudini di vita.

È sicuramente un tema nuovo e da poco dibattuto ma in realtà sempre esistito nei nostri condomini che spesso ha dato vita a casi di ripicche volontarie, denunce e umiliazioni continue. Tra le varie forme di molestie possiamo annoverare  rumori e odori provenienti da altri appartamenti come il classico ticchettio di scarpe femminili e lo spostamento di mobili a tarda ora. Anche la cucina etnica ed i suoi aromi forti sono al centro di dispute di condominio. Un’altra tipologia di fastidio riguarda l’apposizione in aree comuni, un esempio può essere rappresentato dalla fioriera attaccata al muro o l’automobile parcheggiata in uno spazio non autorizzato nel garage condominiale.

Tali considerazioni rendono doveroso un ripensamento della stessa funzione dell’amministratore di condominio. Ad oggi, infatti, non è più sufficiente che un amministratore conosca la normativa e sia diligente nello svolgimento del suo incarico, è necessario che egli sia anche un buon mediatore e che sappia mitigare e prevenire la conflittualità.

Come difendersi dallo stalking condominiale? Prima di tutto bisogna accertarsi che i comportamenti siano effettivamente riscontrabili e quindi possiamo avere due particolarità: quando gli atteggiamenti sono persecutori ma reciproci e si trasformano in guerre di vicinato, è possibile fare intervenire l’amministratore di condominio, in quanto non si configura  nessun reato di Stalking; quando invece gli atti persecutori sono reiterati e proposti sistematicamente e nei confronti di uno o più condomini, potrebbe configurarsi il reato di stalking condominiale.

In realtà lo stalking condominiale è complesso e non facile da dimostrare, in quanto bisogna produrre prove dell’eventuale reato.

In conclusione, quali scenari di prevenzione si possono concretamente mettere in campo per aiutare la vittima? È possibile rifarsi alla mediazione formale, con l’intervento del legislatore al fine di produrre un ammonimento o una querela. In questo caso è necessario comunque produrre prove concrete; una mediazione sostanziale, proposta dall’Amministratore di condominio, che cercherà di mediare tra i condomini, e in questo la criminologia può essere di aiuto; provare a risolvere le controversie tra gli stessi condomini, una sorta di vivere civile tutti insieme, valorizzando spazi comuni, attivando sportelli di mediazione e aiutandosi l’un l’altro.

CONDIVI QUESTO ARTICOLO!

Iscriviti alla newsletter

    La tua email *

    Numero di cellulare

    Nome *

    Cognome *

    *

    *

    Inserisci sotto il seguente codice: captcha