IL MAGAZINE DEDICATO ALLE
INVESTIGAZIONI & SCIENZE FORENSI

di:  

L’imprenditore nel sistema giuridico italiano

 In Italia viene definito imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (così come stabilito ai sensi dell’articolo 2082 del Codice Civile – Libro V, Titolo II, Capo I, Sezione I). Il legislatore determina alcuni requisiti minimi da possedere affinché un determinato soggetto possa essere sottoposto alla disciplina giuridica dell’imprenditore. Quali sono i requisiti necessari?

La  nozione di imprenditore

L’imprenditore è una figura professionale impegnata nell’organizzazione e gestione di beni, servizio e mercati. Nel codice del 1942, la nozione di commerciante lascia il posto a quella di imprenditore che opera non come speculatore professionale ma come punto di riferimento del sistema economico.

Il legislatore non prevede espressamente lo scopo di lucro dell’impresa ma dottrina prevalente ritiene che la possibilità di ottenere guadagni in senso oggettivo sia connaturale allo scopo principale di un’impresa, insito nel suo stesso fine professionale..

Quali sono i requisiti minimi per diventare imprenditore?

Prima di analizzare i diversi requisiti, occorre sottolineare un principio altrettanto importante  vigente nel nostro ordinamento,  quello della spendita del nome. In base a ciò, è considerato come imprenditore solo colui che agisce in nome proprio. Se, dunque, qualcuno decidesse di agire e gestire l’impresa nascondendo la sua posizione di imprenditore nei confronti di terzi, sarebbe qualificato come imprenditore occulto. Quest’ultimo, quindi, apparirà all’esterno servendosi di un prestanome.

L’imprenditore deve operare per il tramite del proprio nome (spendita del nome), non essendo possibile la figura dell’imprenditore occulto o indiretto.

Diversa la possibilità per la conduzione dell’impresa che può essere assegnata ad una persona diversa dal titolare.

L’art. 2082 del codice civile determina i requisiti per mezzo dei quali taluno dovrà rispondere alle norme che riguardano la sfera imprenditoriale. Attributi peculiari dell’impresa sono: organizzazione, attività economica e professionalità.

Il titolare di un’azienda per la natura stessa della sua attività crea un insieme produttivo costituito da soggetti e beni. E’ possibile rientrare nella sfera di azione imprenditoriale anche quando non si adoperano persone o un apparato aziendale. Questo accade quando si utilizzino risorse finanziarie proprie o altrui. Non rientra in tale settore il soggetto che svolge un’attività lavorativa basata in via esclusiva sul proprio lavoro personale. Rientra in questo settore, invece, chi organizza il proprio lavoro grazie alla collaborazione lavorativa dei suoi familiari, la così denominata azienda a conduzione familiare o piccolo imprenditore.

Ai sensi dell’art. 2555 del codice civile, l’azienda viene definita come un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. L’organizzazione, pertanto, deve ricoprire un’impronta importante nell’esercizio dell’attività. L’uso, infatti, di discreti beni mobili o immobili senza ricorre al lavoro altrui, non consente di definire quella attività come organizzata. Quest’ultimo disegno non può, quindi, considerarsi come impresa.

L’attività economica deve essere condotta secondo criteri che consentano la copertura dei costi rispetto ai ricavi. L’attività non deve essere necessariamente condotta in maniera ininterrotta.

Con il termine professionalità s’intende la regolarità e non l’improvvisazione dell’attività. Ciò non significa che un imprenditore non possa scegliere di esercitare anche un’attività stagionale, organizzata e basata sullo scambio di beni e servizi. Si pensi, ad esempio, all’apertura e gestione di un bed and breakfast per i soli periodi estivi.

CONDIVI QUESTO ARTICOLO!

Iscriviti alla newsletter

    La tua email *

    Numero di cellulare

    Nome *

    Cognome *

    *

    *

    Inserisci sotto il seguente codice: captcha