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L’autonomia contrattuale

Autonomia contrattuale, che cos’è e quali limiti incontra?

In questo articolo prima di definire il concetto di autonomia contrattuale risulta importante circoscrivere cosa si intenda con il termine contratto.

Nello specifico, il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 del codice civile).

Con il contratto le parti intendono regolare i loro interessi producendo specifici effetti giuridici.

Il termine parte si riferisce ad un vero e proprio centro di interessi che può essere costituito anche da più soggetti.

L’articolo 1325 c.c. provvede ad un’indicazione dei requisiti del contratto. Essi sono: l’accordo tra le parti, la causa, l’oggetto e la forma quando risulta che è prescritta dalla legge a pena di nullità (artt. 1350 e 1352 del codice civile).

Si definiscono, pertanto, quali requisiti essenziali la cui mancanza da luogo a nullità del contratto. Conseguentemente, si contrappongono a quelli che vengono definiti come elementi accidentali, ossia, non essenziali per la conclusione del contratto ma se inseriti divengono obbligatori.

La causa del contratto deve essere intesa quale funzione economica e sociale dello stesso, distinta dai motivi, ovverosia, le ragioni personali che inducono ciascuno alla stipulazione del contratto.

Chiarito cosa s’intenda per contratto, possiamo tranquillamente definire l’autonomia contrattuale come il potere riconosciuto a ciascun soggetto di regolare liberamente i propri interessi nei limiti stabiliti dall’ordinamento giuridico.

L’art. 1322 c.c. ci spiega che:  “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.

Tale autonomia risulta, ovviamente, sottoposta ai vincoli dati dalla legge nel rispetto delle norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume (art. 1343 c.c.).

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