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La Cassazione esclude il reato di stalking se manca il requisito dell’invasività

Si esclude il reato di stalking per la pubblicazione di post meramente canzonatori su una pagina social  

La Suprema Corte ha ritenuto di dover escludere la configurazione del reato di stalking quando la condotta del soggetto si sostanzia nella pubblicazione, sui social network,  di post canzonatori senza  alcuna indicazione di nomi o riferimenti individualizzanti.

Nello specifico, i post pubblicati e definiti come irridenti non risultavo indirizzati ad alcun destinatario specifico, ma pubblicati su una pagina pubblica e in quanto tale consultabile liberamente da ciascun utente.   

Pertanto,  per tale fattispecie viene a mancare la necessaria invasività tipica dell’invio frequente di messaggi privati o telefonate che caratterizza il verificarsi di atti persecutori previsti ai sensi dell’art. 612 bis del codice penale.

La Cassazione con la sentenza n.34512/2020 afferma il susseguente principio di diritto: in tema di stalking la pubblicazione di post ironici o irridenti su una pagina social accessibile a tutti,  non solo risulta sprovvista del requisito dell’invasività individuale ma rientrano nei limiti della legittima libertà di manifestazione del proprio pensiero e diritto di critica.

Quando si configura il reato di stalking?

Secondo quanto sancito dall’art. 612 bis del codice penale, il reato di stalking risulta caratterizzato dalla reiterazione di minacce e/o molestie nei confronti di taluno, tali da costringere la vittima a modificare le proprie abitudini di vita.

Le condotte intimidatorie dovranno innescare un grave stato di ansia, fondato sul timore per  l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.

La pena è aumentata se l’evento è commesso dal coniuge o ex coniuge e da qualsiasi altra persona che risulta o risultava legata alla vittima da un vincolo affettivo e/o sentimentale.

Risulta , altresì, assicurato un incremento di pena anche se il fatto risulta commesso con l’utilizzo di strumenti informatici o telematici.  

Lo scopo del legislatore è sicuramente quello di fornire tutela penale a tutti i casi in cui le condotte intimidatorie poste in essere dal reo, risultino dannose e capaci di arrecare grave pregiudizio alla libertà psico-fisica del soggetto.

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