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Il contratto

Il contratto, che cos’è e quali i suoi requisiti essenziali?

Il contratto rappresenta una figura essenziale del nostro ordinamento giuridico.

Secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 1321 del codice civile: Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Il contratto può essere definito come lo strumento attraverso il quale le parti manifestano la loro volontà, nonché lo scopo che intendono perseguire e nei confronti del quale l’ordinamento ricollega determinati effetti, a patto che siano meritevoli di tutela.

Il termine “parte” contrattuale non va ricollegato ad un singolo soggetto, bensì, ad uno stabilito centro di interessi giuridici che può essere formato anche da più soggetti, pur rappresentando un’unica parte contrattuale. E’ fondamentale che all’interno del contratto intervengano almeno, due parti, in caso contrario, si darà luogo ad un atto unilaterale.

Con il contratto le parti intendono regolare i loro interessi producendo precisi effetti giuridici. Non ogni accordo tra le parti può essere considerato come contratto. A tale scopo, i contraenti devono rispettare dei requisiti essenziali.

I requisitidel contratto sono: l’accordo delle parti,  la causa, l’oggetto, la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (art. 1325 del cod. civ.).

Nello specifico, l’accordo consiste nell’incontro della volontà dei contraenti, ovverosia, dell’incrocio della rispettiva proposta e accettazione delle parti. La causa, invece, deve essere intesa quale funzione economico e sociale del contratto. L’oggetto è il bene o il diritto di credito del contratto, la cui mancanza determina la nullità dell’accordo (art. 1418 c.c.). L’oggetto deve essere conforme a norme imperative, ordine pubblico e buon costume.

La forma, infine, rappresenta il mezzo attraverso il quale le parti manifestano la loro volontà. In generale,  vige il principio di libertà di forma, secondo il quale i contraenti possono scegliere la forma ritenuta più idonea per manifestare il proprio consenso. Ciò non esclude che vi siano alcuni contratti per i quali sia richiesto dalla legge una determinata forma a pena di nullità.

I requisiti essenziali appena descritti, conseguentemente, si contrappongo ai così denominati, elementi accidentali che non risultano obbligatori e possono mancare all’interno dell’accordo ma una volta inseriti devono necessariamente essere rispettati.

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