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Il contratto di mandato

Contratto di mandato, che cos’è e quali le cause di estinzione?

Il contratto di mandato è lo strumento attraverso il quale un parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (art. 1703 del codice civile).

Il mandato, sostanzialmente tende a soddisfare due specifici interessi, quello  del mandante per l’esecuzione e realizzazione di un dato atto giuridico e di contro, l’interesse del mandatario ad ottenere un compenso per l’incarico svolto. Tale tipo di accordo è ad effetti obbligatori e consensuale.

Tuttavia, è possibile evidenziare la presenza di due distinte parti contrattuali, ovverosia, il soggetto mandante identificato come colui che assegna l’incarico e il mandatario, ossia, colui che accetta l’incarico e si obbliga nei confronti del medesimo mandante.

Ove non specificatamente regolato, il contratto di mandato non attribuisce al mandatario un potere di rappresentanza. In tal caso, infatti, il contratto viene definito come mandato senza rappresentanza. In assenza di rappresentanza, il mandatario opera in nome proprio e sarà suo onere trasferire gli effetti del contratto stipulato con terzi in capo al mandante.

Oltre ciò è possibile che il contratto di mandato possa essere con rappresentanza (art. 1704 del codice civile). Il mandatario, pertanto, potrà agire in nome del mandante e il trasferimento del potere sarà per mezzo di procura e così, gli effetti posti in essere dal mandatario si produrranno relativamente alla sfera giuridica del mandante.

Da ciò, si deduce che le differenze esistenti tra il mandato con rappresentanza e il mandato senza rappresentanza derivino dagli effetti prodotti con i terzi. Sicché, nel mandato con rappresentanza il mandatario può agire con spendita di nome, quindi, in nome e per conto del mandante e i suoi effetti si produrranno direttamente nei confronti del soggetto mandante. Al contrario, di quanto accade nel caso di mandato senza rappresentanza.  

Il mandato si estingue: per la scadenza del termine o per il compimento da parte del mandatario  dell’affare per il quale è stato conferito, per revoca da parte del mandante, per rinunzia del mandatario, per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue, se l’esercizio dell’impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi (art. 1722 del codice civile).

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