IL MAGAZINE DEDICATO ALLE
INVESTIGAZIONI & SCIENZE FORENSI

di:  

Il comune paga i danni per i troppi schiamazzi della movida

Il comune è chiamato al risarcimento del danno per immissioni rumorose illecite

Nella vicenda in esame, ventinove  persone fisiche residenti in una zona di svago, convenivano in giudizio il Comune di appartenenza, lamentando il disturbo arrecato dalle immissioni rumorose provenienti dagli effetti della movida.

I ricorrenti denunciavano la violazione di diritti fondamentali a causa di immissioni (art. 844 c.c.) illecite, ovverosia, rumori e schiamazzi che superavano il limite della normale tollerabilità per i soggetti che la subivano.

I residenti richiamavano il rispetto a vari diritti costituzionali. Il primo fra tutti la tutela alla salute, all’inviolabilità del domicilio, al godimento della proprietà. Senza, altresì, tralasciare quanto stabilito ai sensi dell’art. 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, secondo cui: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio…”.

Per tale fattispecie, il Comune è chiamato ad intervenire in giudizio per aver adottato decisioni prive di efficacia contenitiva dei rumori e  per nessuna intervenuta reazione da parte delle forze dell’ordine per attività di vigilanza del quartiere.

Nel caso di specie, i limiti di diffusione sonora risultavano superati con eccedenze comprese tra 13 e 19,5 dB(A) e le punte massime da 65 a 74 dB (A) che si concentravano soprattutto tra la mezzanotte e le due del mattino.

Ciascun Comune è tenuto a rispettare, quanto stabilito ai sensi dell’art. 844 del codice civile, che vieta le immissioni, nei fondi vicini, di rumori e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità. La responsabilità si estende anche alle immissioni provocate da terzi.

Secondo quanto stabilito dal  Tribunale ordinario di Torino con sentenza n. 1261/2021, il Comune deve  risarcire i danni non patrimoniali derivanti dalle immissioni rumorose illecite, indipendentemente dalla prova di danno alla salute. La decisione risulta fondante su circostanze di squilibrio del riposo, pregiudizi all’equilibrio mentale e della normale vivibilità dell’abitazione.  

Tutte attività soggette alla non violazione e al rispetto del principio del neminem laedere, ossia, di non ledere l’altrui sfera giuridica.

Risarcimento per lesione alla normale vita quotidiana

Oltretutto, risulta confermato il precedente indirizzo interpretativo, in forza del quale “il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e al diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto a uniformarsi” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 2611/2017, ribadita da Corte di Cassazione nn. 10861/2018, 21504/2018 e 21544/2018).

Pertanto,  la sentenza del Tribunale di Torino relativa al caso in commento, si conclude, condannando il comune al pagamento di specifiche somme nei confronti di ciascun residente. Calcolate in base alla durata di una situazione pregiudizievole allo svolgimento delle proprie abitudini quotidiane e continuativa nel tempo.

CONDIVI QUESTO ARTICOLO!

Iscriviti alla newsletter

    La tua email *

    Numero di cellulare

    Nome *

    Cognome *

    *

    *

    Inserisci sotto il seguente codice: captcha