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I limiti dell’investigatore privato: intervista all’Avv. Roberto Gobbi

Entro quale perimetro normativo l’investigatore privato può svolgere la sua professione? L’abbiamo chiesto all’Avv. Roberto Gobbi, titolare dello studio legale Gobbi & Partners

Pedinamenti, appostamenti, fotografie, video, intercettazioni. La professione dell’investigatore privato comprende un ampio ventaglio di attività, di cui spesso ci si chiede la liceità. Abbiamo intervistato l’Avv. Roberto Gobbi, titolare dello studio legale Gobbi & Partners, per fare chiarezza in merito a questo argomento, nello specifico per quanto riguarda l’utilizzo del rilevatore GPS e di appositi registratori audio/video da applicare nell’autovettura di un privato a scopi investigativi.

Gentile Dott. Roberto Gobbi,

Quali sono i confini, dettati dalle norme, dentro i quali un investigatore privato può svolgere la propria attività?

Sia la legislazione specifica, ossia il D.M. 269/2010, sia il TULPS, non indicano esattamente quali sono le attività che possono essere svolte da un investigatore privato. I limiti che l’investigatore privato incontra nello svolgere la propria attività sono, infatti, quelli dettati dalle disposizioni del Codice Penale; in questo senso, se un comune cittadino non può fare una fotografia all’interno di una dimora privata, non lo può fare nemmeno un investigatore privato. Di fatto, l’investigatore privato è quella figura a cui viene conferito l’incarico di ricercare prove in ambito penale o di effettuare ricerche per conto di terzi, ma non vi è nessuna disposizione che dica che quella è un’attività tipica dell’investigatore. Egli può esercitare la propria professione entro gli stessi limiti che ha il privato cittadino.

Per quanto riguarda i rilevatori GPS, in quali circostanze ed entro quali limiti l’investigatore privato può utilizzarli?

Duranti i corsi che tengo abitualmente, a chi mi rivolge questa domanda rispondo sempre in questi termini: se posso pedinare una persona, posso anche farmi aiutare dall’attrezzatura elettronica. Quindi se posso pedinare un individuo oggetto delle mie indagini, allo stesso modo posso montare il rilevatore GPS sulla sua macchina o sulla macchina che ha in uso, ad esempio l’auto aziendale. Il GPS, infatti, può essere tecnicamente applicato sulle autovetture più idonee per le indagini, quindi posso montarlo sulla macchina del soggetto indagato, sulla macchina aziendale o su quella della moglie.

Viceversa, in quali condizioni un investigatore privato può registrare le conversazioni altrui?

L’investigatore privato, non avendo una particolare autorizzazione, può fare quello che è consentito al privato cittadino. Egli potrà quindi registrare una conversazione a cui sta partecipando, oppure una conversazione di cui ha potuto fruire. Infine, può registrare le conversazioni che avvengono all’interno di un’autovettura tramite registratore audio o microspia, poiché l’autovettura non è considerata privata dimora. Di fatto, l’investigatore privato può fare né più né meno di quello che può fare il privato cittadino.

Un comune cittadino può utilizzare liberamente questi strumenti per spiare un’altra persona?

Sì, certo che sì ma solo ed esclusivamente se l’attività viene svolta per motivi ed usi personali. Infatti, l’attività di investigazioni per conto di terzi è ammessa solo previo rilascio di licenza. Ma nel caso in cui il privato proceda per motivi ed usi strettamente personali, addirittura, da comune cittadino appunto, ha meno restrizioni di quelli che ha un investigatore privato. Un investigatore privato deve ottenere un conferimento, firmato da qualcuno, ha un periodo limitato di tempo entro cui condurre la sua attività investigativa, ha delle limitazioni in materia di privacy, etc. Il privato cittadino non è soggetto a nessuna di queste disposizioni, quindi fa quello che può fare l’investigatore con molta più libertà.

Quali sono le sanzioni previste dalla legge per investigatori privati e agenzie investigative circa un uso scorretto dei suddetti strumenti d’indagine?

Per un uso scorretto del GPS non esistono sanzioni, né amministrative, né penali. Per quanto concerne invece gli strumenti di captazione audio/video, le sanzioni sono penali. Se un investigatore monta la microspia in un luogo di privata dimora per capire se il marito infedele porta l’amante a casa, commette reato di cui all’art. 615 bis del Codice Penale, che comprende sanzioni penali anche gravi che vanno da 1 a 5 anni di reclusione. Un’altra sanzione che potrebbe essere comminata all’investigatore privato, tuttavia abbastanza di rado, è quella di utilizzare una sorta di microspia per captare le comunicazioni telefoniche. In questo caso, c’è una violazione penale prevista dall’art. 617 del Codice Penale. Non sono previste invece sanzioni amministrative per un uso scorretto dei captatori audio/video.

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