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coppia che litiga

Genitori contro genitori: la sindrome da alienazione parentale

La separazione è sempre un momento complicato per tutti i membri della famiglia. Quando non è consensuale e i genitori cominciano a farsi la guerra con i figli che vengono usati come arma si può ricadere nella cosiddetta alienazione parentale.

La sindrome da alienazione genitoriale: uno sguardo d’insieme

La sindrome da alienazione genitoriale (in inglese Parental Alienation Syndrome o PAS) è stata elaborata dal medico statunitense Richard Gardner che l’ha definita come un disturbo che insorge di solito nel contesto delle controversie per la custodia dei figli.

Secondo lo studioso americano, il genitore cosiddetto “alienante” “programmerebbe” i figli contro l’altro genitore (il cosiddetto “alienato), mediante una sorta di lavaggio del cervello che avrebbe come risultato l’esibizione da parte della prole di astio e disprezzo sia verso quest’ultimo che verso la sua famiglia.

Queste tecniche comprenderebbero l’utilizzo di espressioni denigratorie in relazione all’altro genitore, false accuse di trascuratezza, violenza o abuso (nei casi peggiori, anche abuso sessuale), costruendo una “realtà virtuale familiare” di terrore e vessazione che genererebbe nei figli profondi sentimenti di paura, diffidenza e odio.

Il genitore alienante si dipinge come vittima dell’altro, e quindi ottiene l’alleanza dei figli i quali, così, iniziano ad appoggiarne la visione dell’altro, dimostrando, in modo apparentemente autonomo, astio, disprezzo e denigrazione verso il genitore “alienato”.

La conseguenza di tutto ciò, nella teoria di Gardner, causa il rifiuto di qualsiasi contatto, anche esclusivamente telefonico, con il genitore presunto causa dei mali.

Tuttavia, perché si possa parlare di PAS è necessario che simili sentimenti di astio, disprezzo o rifiuto non siano giustificati, giustificabili, o rintracciabili in reali mancanze, trascuratezze o addirittura violenze del genitore “alienato”.

La legislazione e giurisprudenza italiana sul tema

Non esiste né nel codice civile né nel codice di procedura civile una norma che codifichi questo istituto. Ciò ha creato, e continua a creare, numerose difficoltà atteso che i Giudici, in ogni grado del giudizio, si trovano ad affrontare casi di affidamento familiare nei quali emergono profili assimilabili al concetto di alienazione genitoriale.

In queste situazioni, la magistratura tenta di contemperare, da un lato, il principio della bigenitorialità e del rispetto della vita familiare, che impongono di tutelare il rapporto tra bambino e genitore “alienato”, soprattutto in presenza di comportamenti denigratori e abusivi da parte del genitore “alienante”, e, dall’altro, l’esigenza di ascoltare il minore tenendo presente ciò che vuole il minore medesimo e ciò che è meglio per lui (e non sempre le due situazioni collimano).

L’evoluzione della giurisprudenza: la Cassazione non riconosce l’esistenza della PAS

Con la sentenza 7041/2013, la Corte di Cassazione ha evidenziato la difficoltà di inquadrare definitivamente e chiaramente la PAS quale patologia rilevante in ambito giuridico, a causa dell’assenza di un effettivo, condiviso e formale riconoscimento della stessa nel settore medico-scientifico. Infatti, nella pronuncia, si sottolinea come “venga in considerazione una teoria non ancora consolidata sul piano scientifico, ed anzi, come si vedrà, molto controversa”.

Tuttavia, la Cassazione non nega l’esistenza generale di questo disturbo in ambito scientifico, e conseguentemente giuridico, ma conclude con la chiara affermazione che: “di certo non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottotese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare”.

Si forma un nodo gordiano giurisprudenziale

Nel 2016, tuttavia, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: il giudice non si deve basare su un “giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia” (ovvero la PAS), ma “accertare la veridicità in fatto” dei comportamenti all’origine della crisi della relazione genitoriale, perché tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore.

In altri termini, non viene negata l’esistenza della PAS, infatti si raccomanda al Giudice di non considerare la valenza scientifica dell’istituto, perché comportamenti aventi lo scopo di denigrare la figura dell’altro genitore o ad ostacolare la continuità delle sue relazioni con i figli ben possono essere considerati indice di una diminuita capacità genitoriale e, nei casi più gravi, possono configurare il reato di maltrattamenti in famiglia, determinando la revoca, la sospensione o la limitazione della responsabilità genitoriale.

Successivamente, nel 2021, con propria ordinanza, la Suprema Corte ha, però, affermato che la sindrome da alienazione genitoriale e la sindrome della madre malevola, MMS, in quanto patologie non riconosciute scientificamente, sono di per sé inidonee a giustificare un provvedimento di affidamento esclusivo rafforzato a favore di un genitore, essendo necessari altri elementi che dimostrino la mancanza di competenze genitoriali dell’altro.

L’ordinanza n. 9691 della Suprema Corte di Cassazione del 24.03.2022: una soluzione al conflitto?

Con questa ordinanza, che ha richiamato principi di illegittimità dell’alienazione parentale, superiorità dell’interesse dei bambini rispetto al diritto alla bigenitorialità e condanna l’utilizzo della forza nei confronti dei minori, la Suprema Corte ha ribadito che il richiamo alla sindrome d’alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale.

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