La Riforma Cartabia ha introdotto una significativa innovazione nel processo di famiglia attraverso l’istituzione del piano genitoriale, uno strumento fondamentale per consentire ai Giudici di avere una “fotografia” della gestione dei figli.
Il piano genitoriale: inquadramento normativo e natura giuridica
La Riforma Cartabia ha introdotto nel sistema processuale italiano il piano genitoriale come strumento fondamentale per la tutela dell’interesse del minore nei procedimenti di famiglia, disciplinandolo attraverso un articolato sistema normativo che ne definisce natura, contenuti e conseguenze giuridiche.
Il piano genitoriale trova la sua disciplina principale nell’art. 473-bis.12 c.p.c., che lo configura come documento obbligatorio da allegare al ricorso nei procedimenti relativi ai minori. La sua natura giuridica si caratterizza per essere uno strumento processuale con rilevanti effetti sostanziali, in quanto destinato a regolare concretamente l’esercizio della responsabilità genitoriale nel superiore interesse del minore.
Come stabilito dall’art. 473-bis.16 c.p.c., l’obbligo di presentazione del piano genitoriale grava su entrambe le parti, dovendo essere allegato sia al ricorso introduttivo che alla comparsa di risposta del convenuto, a pena di decadenza.
Contenuto e requisiti sostanziali del piano genitoriale
Il contenuto del piano genitoriale si articola in elementi obbligatori ed elementi facoltativi ma raccomandati.
Ex lege è obbligatorio inserire gli impegni e attività quotidiane dei figli relative alla scuola, il percorso educativo che i figli minori stanno seguendo, le attività extrascolastiche, le frequentazioni abituali e le vacanze normalmente godute
Ancorchè non obbligatorio è comunque fortemente raccomandato inserire anche le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale (in altri termini come vengono assunte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione), le decisioni sulla salute e l’istruzione, la gestione delle comunicazioni tra genitori, l’organizzazione dei tempi di permanenza e gli aspetti economici (mantenimento e ripartizione delle spese extra).
Il ruolo del giudice e i suoi poteri di intervento nella gestione del piano genitoriale
L’art. 473-bis.50 c.p.c. attribuisce al giudice un ruolo attivo nella gestione del piano genitoriale.
Infatti, il magistrato titolare del fascicolo può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti, indicare le informazioni che ciascun genitore deve comunicare all’altro, adottare provvedimenti modificativi in caso di inadempimento
Il piano genitoriale e il principio di bigenitorialità per la tutela dell’interesse del minore
La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che il piano genitoriale deve essere strutturato in modo da garantire il principio della bigenitorialità, inteso come diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Questo principio trova ulteriore conferma nell’ordinanza n. 11122/2024, che sottolinea come la determinazione dei tempi di presenza dei minori presso i genitori debba consentire lo svolgimento effettivo delle funzioni genitoriali sotto ogni aspetto.
Il piano genitoriale: cosa accade quando non lo si rispetta
L’art. 473-bis.39 c.p.c. prevede un articolato sistema sanzionatorio in caso di gravi inadempienze o violazioni del piano genitoriale. Infatti, sono ipotizzate due tipologie di sanzioni: dirette e indirette.
Le sanzioni dirette prevedono l’ammonimento del genitore inadempiente, la condanna al pagamento di somme di denaro per ogni violazione e sanzioni amministrative pecuniarie da 75 a 5.000 euro.
Le sanzioni indirette sono la modifica dei provvedimenti in vigore e il risarcimento del danno in favore del minore o dell’altro genitore
Come chiarito dalla ordinanza n. 26796/2023, la mera conflittualità tra i genitori non è di per sé ostativa all’affidamento condiviso e all’attuazione del piano genitoriale, a meno che non si esprima in forme atte a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli.
Cosa si può impugnare del piano genitoriale?
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che sono impugnabili non solo le statuizioni sull’affidamento ma anche i provvedimenti che disciplinano le modalità di frequentazione e visita dei minori, qualora questi risultino lesivi del diritto fondamentale alla vita familiare ex art. 8 CEDU.
Modifiche e adeguamenti del piano genitoriale
Il piano genitoriale non è un documento statico ma può essere modificato dal giudice o su istanza di parte, d’ufficio in caso di gravi inadempienze (nel senso che il giudice può decidere in via autonoma di modificarlo se ravvisa violazioni dello stessi) oppure per adeguarlo a mutate esigenze del minore
Non solo, ma come stabilito dall’ordinanza n. 35500/2023, il giudice mantiene ampi poteri officiosi nella modifica del calendario di visita e frequentazione, potendo intervenire nell’interesse del minore anche al di là delle richieste delle parti.