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Cyberbullismo: che cos’è e come tutelarsi

Per contrastare il cyberbullismo è possibile inoltrare un’istanza al Garante della Protezione dei Dati Personali

Il 29 maggio 2017 è stata promulgata in Gazzetta Ufficiale, la legge a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. La Legge del 2017, n. 71 definisce all’art. 1 il cyberbullismo, quale forma di aggressione, molestia, ingiuria, offesa, diffamazione, furto d’identità, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni realizzata per via telematica.

 I contenuti on line denigratori possono riguardare anche componenti della famiglia della vittima, il cui fine sia quello di rendere plausibile un ulteriore attacco al minore, sino al suo isolamento.

Il cyberbullismo, pertanto, consiste in una condotta attiva molesta, continuativa nel tempo. Non potrà, conseguentemente,  rientrare nella sfera del cyberbullismo un unico caso isolato, in quanto, è necessario che i diversi atti di bullismo siano reiteratamente dannosi.

Come tutelarsi dal cyberbullismo

La legge in commento vuole perseguire l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue possibili dimostrazioni, sia nei confronti delle vittime che dei responsabili di illeciti.

Le azioni di carattere informativo e preventivo saranno rivolte a tutti i cittadini con la primaria partecipazione dei servizi sociali educativi e delle scuole.

Tuttavia, ciascun istituto scolastico può scegliere tra i docenti, un responsabile per iniziative di prevenzione e di contrasto, predisponendo anche la partecipazione attiva da parte della Polizia Postale e delle associazioni giovanili da individuare in ciascun territorio di riferimento.

L’azione cruciale delle scuole si focalizza in attività connesse al buon utilizzo della rete, anche attraverso la partecipazione dei minori a specifici progetti formativi.

Ad ogni minore maggiore di quattordici anni o in alternativa, ciascun genitore esercente la responsabilità genitoriale è riconosciuta la possibilità di inoltrare al titolare del trattamento e/o al gestore del sito internet o del social network una richiesta scritta per l’oscuramento o  il blocco di tutti i dati del minore.

Il soggetto responsabile dovrà rispondere all’istanza entro ventiquattro ore dal ricevimento della stessa, comunicando il suo impegno a provvedere all’oscuramento dei dati e entro le successive quarantotto ore dovrà attivarsi per la rimozione definitiva delle informazioni.

In caso contrario, la vittima potrà tutelarsi inoltrato la medesima istanza al Garante per la  Protezione dei Dati Personali. Il predetto iter potrà essere avviato anche nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del sito internet. Fino a quando non sarà proposta querela o presentata denuncia sarà possibile tutelarsi anche con lo strumento dell’ammonimento. In tal senso, il questore invita il responsabile degli atti illeciti, insieme ad almeno uno dei genitori, finalizzando la convocazione al blocco dei comportamenti del bullo nei confronti della vittima. Gli effetti dell’ammonimento saranno validi sino al raggiungimento della maggiore età.

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