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Covid: i Dpcm possono limitare la libertà personale?

Covid, i decreti del presidente del consiglio dei ministri non possono incidere sulla libertà personale

Al fine di regolare l’emergenza epidemiologica da Covid 19, il governo italiano decide di inserire all’interno di  d. p. c. m. diverse misure di contenimento al virus. L’acronimo d. p. c. m. letteralmente significa, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il decreto ministeriale è un atto di natura amministrativa emanato da un ministro nell’espletamento delle sue funzioni e competenze. Quando il medesimo atto è emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri viene chiamato come Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d. p. c. m. ).

Durante la pandemia da covid19 il d. p. c. m. è stato il mezzo attraverso il quale, si sono imposte diverse limitazione alla libertà personale del singolo cittadino. La libertà personale rappresenta un diritto inviolabile dell’uomo sancito all’art. 13 della nostra carta costituzionale.

Lo stesso articolo 13 Cost. ammette limitazioni alla libertà personale solo nei casi motivati e previsti dalla legge. Tuttavia, i d. p. c. m., in quanto atti amministrativi non aventi forza di legge e essendo fonti normative secondarie non dispongono a loro volta della “forza” necessaria per limitare un diritto fondamentale, come la libertà personale.  

Il nostro ordinamento si fonda sul principio di legalità, secondo il quale ogni attività dei pubblici poteri deve avere fondamento in una legge giustificatrice. Pertanto, i d. p .c. m. si sostanziano in regolamenti e non leggi.

Limitazioni Covid, solo il giudice può incidere sulla libertà personale

L’art. 13 Cost. stabilisce che la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Dal dettato costituzionale si evince, dunque, che un decreto del presidente del consiglio dei ministri non può disporre alcun condizionamento o limitazione della libertà personale essendo fonte di rango secondario e non trattandosi di un atto normativo avente forza di legge.

Il principio costituzionale richiamato all’art. 13 della Costituzione richiede, altresì, che l’obbligo di permanenza domiciliare sia un provvedimento individuale, diretto ad un singolo soggetto e non nei confronti di una pluralità di consociati.

Sostanzialmente, la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale. Il confine della libertà di circolazione è relativo solo a luoghi determinati il cui ingresso può essere vietato per specifici motivi (zona di pericolo). Diverso il risultato se si incide sulle persone, infatti, tutte le volte che il contenimento riguarda il singolo soggetto si delineano limitazioni alla  libertà personale (sentenza n.54/2021 del 27/01/2021).

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