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Cosa può o non può fare un investigatore privato?

Chi è e cosa fa l’investigatore privato? Quali attività può compiere? 

Prima di spiegare cosa può fare un investigatore privato, è bene fare chiarezza sul ruolo che riveste tale professionista. Chi è l’investigatore privato? Può diventare investigatore privato chiunque ottenga un’apposita licenza prefettizia che gli permette di porre in essere determinate attività finalizzate alla raccolta di dati o elementi utili al committente, cioè a chi ha conferito l’incarico. (art. 140 T.U.L.P.S.)

Una delle caratteristiche dell’attività svolta dall’investigatore privato,  si basa sul fatto che egli svolge la sua prestazione lavorativa come qualsiasi altro professionista, considerato che lavora per soddisfare le richieste dei suoi rispettivi clienti.

L’investigatore privato potrà compiere tutte le relative attività  per portare a termine l’incarico conferitogli dal cliente ma rispettando, al contempo,  i limiti imposti dall’ordinamento. Infatti, l’investigatore non potrà mai, in nessun caso violare quanto stabilito dalla legge. Per tale motivo non potrà intercettare alcun tipo di comunicazione telefonica tra soggetti o registrare conversazioni tra persone non presenti.

L’investigatore non potrà, parimenti, insinuarsi o addentrarsi in luoghi privati senza il dovuto permesso o autorizzazione, registrare audio o video all’interno di una privata dimora, fare accesso a conti correnti bancari o postali o a tutte le altre informazioni o dati coperti dal diritto alla privacy.

Il cliente, dunque, non potrà chiedere all’investigatore privato di mettere sotto controllo il cellulare di una persona, nello specifico, il professionista non potrà soddisfare l’esigenza di un cliente/marito che vuole controllare il flusso di chiamate e messaggi della moglie e/o fidanzata o compagna. Tale controllo telefonico rappresenterebbe una violazione della riservatezza con pene a carico del professionista che violerebbe la privacy del soggetto controllato.

In egual misura, non sarà possibile accedere a tabulati telefonici o alla messaggistica inviata o ricevuta.

Le azioni che l’investigatore privato potrà compiere nel pieno espletamento della sua attività professionale sono:  pedinamenti, possibilità di scattare foto o girare riprese video affinchè ciò avvenga in un luogo pubblico o aperto al pubblico, registrare colloqui e/o dialoghi che avvengano in sua presenza, effettuare controlli sempre con il consenso del titolare del luogo medesimo, adoperare strumenti di localizzazione allo scopo di controllare gli spostamenti di un’auto e raccogliere dati estrapolati da documenti di libero accesso e avvalersi di collaboratori.

I pertinenti elementi e dati raccolti dall’investigatore potranno essere validamente utilizzati come mezzi di prova all’interno di un processo civile o penale a condizione che siano stati raccolti nel pieno rispetto della legge.

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