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Truffa sentimentale, per la Cassazione è reato

La Cassazione ha inserito il raggiro di sentimentale all’interno del reato di truffa, sia commesso in Rete che nelle forme tradizionali

Con la sentenza n. 25165/2019, Cassazione ha dichiarato che il reato di truffa sentimentale è da considerarsi un “raggiro o artificio” finalizzato a un tornaconto di natura economica, personale o altrui. Se da un lato, la truffa sentimentale perpetrata attraverso i canali digitali rientra a tutti gli effetti tra i reati, il raggiro compiuto nelle forme tradizionali non ancora. La Cassazione è intervenuta su questo specifico aspetto e ha delineato i confini della truffa sentimentale, partendo dalla stessa definizione di reato di truffa.

Stando all’art.640 del Codice Penale infatti è colpevole del reato di truffa “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. La norma si esprime in modo generalista, poiché si riferisce a qualsiasi comportamento artificioso “volto ad indurre taluno in errore e tale da procurargli un danno (inteso di natura economica e/o patrimoniale)”. Osservato da questa prospettiva, nel reato di truffa può rientrare chiunque finga un sentimento per un’altra persona pur di ottenere dei vantaggi.

In tal proposito, i giudici della Cassazione hanno stabilito che “la menzogna circa i propri sentimenti è intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo”. Di fatto, l’inganno di natura sentimentale consiste in un raggiro o artificio. Poco più avanti nella sentenza i giudici scrivono che “il raggiro consistente in una attività simulatrice, sostenuta da parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso con il vero. Sono entrambi mezzi per creare un erroneo convincimento passando il primo attraverso il camuffamento della realtà esterna ed operando il secondo direttamente sulla psiche del soggetto”. Quindi, anche raggiri di natura sentimentale sono ascrivibili all’interno “del più ampio e complesso reato di truffa” e dunque perseguibili legalmente. Tuttavia, spetta alla vittima il compito di dimostrare ai giudici di essere stata tratta appositamente in inganno.

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