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Si configura il reato di maltrattamenti se l’insegnante offende lo studente?

La Cassazione configura il reato di maltrattamenti per ripetute espressioni di indiscutibile valenza ingiuriosa

Secondo quanto disposto dall’art. 572 del codice penale, chiunque maltratta un familiare, un convivente o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, vigilanza, cura  o per l’esercizio di una professione o di un’arte è punito con la reclusione da tre a sette anni.

 La norma persegue l’obiettivo di tutelare l’integrità psico-fisica della vittima da qualsiasi fenomeno di sopraffazione.

Nel caso di specie, la Cassazione con la sentenza del 27 gennaio 2021, n. 3459 accerta in fatto che un insegnante era solito rivolgersi nei confronti di un alunno con espressioni ingiuriose oltre che offensive. L’imputato, quindi, riservava sistematicamente alla vittima dodicenne e dinnanzi l’intera classe appellativi umilianti, fuori dal perimetro formativo e/o scolastico.

Qualsiasi forma di maltrattamento, sia  fisico che psicologico, non costituisce mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere a scopo educativo.

Oltre ciò, quando l’intensità di un comportamento offensivo diventa consuetudine, quale ordinario trattamento del minore affidato, la condotta non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, bensì, in quella di maltrattamenti, ai sensi dell’art. 572 del codice penale.

Pertanto,  frasi oggettivamente scurrili, ovverosia, sistematiche vessazioni risultano non adeguate per un minore e non necessarie per scopi correttivi o educativi, mancando anche il necessario criterio di proporzione.

Attraverso la doglianza in rassegna, la Corte perciò, ritiene la qualificazione del fatto come delitto di maltrattamenti, ai sensi dell’art. 572 c.p.  

Cosa s’intende per mezzi di correzione o disciplina?

I mezzi di correzione o disciplina rappresentano l’insieme degli strumenti e metodi messi a disposizione di un’autorità e utilizzati nei confronti della persona a lui affidata per ragioni di istruzione, educazione, cura, vigilanza ovvero per  l’esercizio di una professione o arte.

L’abuso dei mezzi di correzione configura il verificarsi di un reato, disciplinato ai sensi dell’art. 571 del codice penale.

L’abuso dei mezzi di correzione o disciplina consiste, sostanzialmente, nell’uso non appropriato di metodi, strumenti e comportamenti correttivi o educativi,  ritenuti idonei dalla disciplina generale e di settore nonché dalla scienza pedagogica.  

L’uso di tali strumenti deve ritenersi appropriato quando ricorrono due fondamentali presupposti. Il primo di essi, riguarda l’inosservanza e la non curanza da parte dell’alunno di doveri comportamentali a lui spettanti.

Il secondo criterio applicativo si riferisce, invece,  ad una necessaria proporzionalità tra la violazione e l’intervento correttivo adottato, al solo fine di non incidere in maniera troppo massiva sull’interesse del destinatario.  

La predetta norma è, così, diretta a tutelare la dignità personale del soggetto da qualsiasi forma di violenza fisica e/o psicologica.

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