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Registrazione

Registrazione conversazioni fra presenti: quando è inutilizzabile?

La registrazione di conversazioni fra presenti può essere utilizzata come prova documentale in un processo per far valere un proprio diritto.

La registrazione può essere un’importante prova documentale da utilizzare all’interno di un processo. Secondo l’art. 234 c.p.p. costituisce una prova documentale tutto ciò che rappresenta “fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo”.

Ma in quali casi può essere acquisita? Si può considerare lecita e utilizzabile in giudizio la registrazione tra due parti a patto che almeno una delle due sia presente e partecipe. Non è invece necessario che la parte sia informata di questa memorizzazione, e quindi che sia a conoscenza della stessa.

Registrazione e intercettazioni

E’ invece da considerare come soggetto terzo, e quindi esterno alla conversazione, chi registra senza essere partecipe alla stessa. In questo caso si parla di intercettazione, per la quale è prevista un’apposita autorizzazione e in assenza della quale non può ritenersi lecita.

L’intercettazione, disciplinata dagli art. 266 e ss. c.p.p., si attua quando una registrazione viene captata in maniera occulta tramite strumenti adatti allo scopo.

Diffusione dei contenuti

Per capire i limiti di utilizzabilità della registrazione di una conversazione risulta fondamentale la sentenza n. 36747/2003 pronunciata dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite. In base alla decisione, i contenuti non possono essere diffusi se si applica il segreto d’ufficio. Pur essendo una prova documentale, infatti, non può essere divulgata sempre e comunque. Ciò è possibile solo se atta a far valere un proprio diritto o quello di cronaca, così come stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 3034/2011.

Registrazione e diritto alla privacy

Registrare una conversazione costituisce un trattamento dei dati. Ad oggi, tuttavia, il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) non si applica nei casi di una persona fisica in ambito personale ma solo in quello commerciale o professionale, in cui è necessaria un’informativa privacy.

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