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Porto d’armi e pedinamento tramite GPS, quali sono le regole?

L’Avvocato Roberto Gobbi chiarisce alcuni punti riguardanti le investigazioni private.

Durante lo svolgimento della professione di Avvocato per conto di Investigatori Privati, diverse sono le domande che mi vengono poste per chiarire alcuni aspetti.
In questo articolo intendo condividere con i lettori due domande che ricevo frequentemente:

Al rinnovo del porto d’armi per difesa personale mi è stato comunicato dalla mia Prefettura che sussistono elementi ostativi al rinnovo in quanto non sarebbe più presente il dimostrato bisogno di girare armato. Cosa devo fare?
Innanzitutto è indispensabile prendere visione degli atti del procedimento presso la Prefettura mediante apposita istanza e successivamente presentare delle memorie scritte allegando la documentazione in possesso. Entrambe le attività sono espressamente previste dall’art. 10 della L. 241/1990. Se successivamente la Prefettura, nonostante le memorie, emette un decreto di rigetto della domanda di rinnovo, si deve ricorrere ad un avvocato, specializzato in diritto amministrativo, il quale accertata la permanenza dei requisiti, potrà ricorrere al competente Tribunale Amministrativo Regionale per l’annullamento del decreto prefettizio.

È lecito per l’investigatore privato autorizzato utilizzare il GPS per pedinare un soggetto?
Sì, è lecito pedinare un soggetto tramite i sistemi GPS (Global Positioning System). Innanzitutto perché in tal senso si è espressa la Suprema corte di Cassazione secondariamente perché non viola alcuna norma penalistica o in materia di privacy (d.lgs. 196/2003) e in ultimo ma non per importanza in quanto espressamente previsto dal DM 269/2010 il quale prevede all'art. 5 comma 2, che “per lo svolgimento delle  attività di  indagine  in  ambito  privato, in ambito aziendale, in ambito  commerciale e in ambito assicurativo, i soggetti autorizzati possono, tra l'altro, svolgere, anche  a  mezzo  di   propri   collaboratori attività  di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a  mezzo  di strumenti  elettronici,   ripresa   video/fotografica,…Omissis… 
Unico adempimento: il Garante della Privacy ne richiede la preventiva notificazione da parte dell’investigatore che ne fa uso.

A cura di Roberto Gobbi
© Riproduzione riservata

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