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Lavoro in nero: le sanzioni previste al datore di lavoro

Lavoro in nero o irregolare, cosa rischia il datore di lavoro?

Con il termine lavoro in nero, si intende, un rapporto di lavoro irregolare per mezzo del quale un datore di lavoro si avvale di prestazioni professionali o lavorative di un dipendente senza la sottoscrizione di un regolare contratto.

La mancata stipulazione di un contratto tra le parti, determina il venir meno nei confronti del lavoratore di tutte le tutele previste dalla legge, ovvero, la consueta copertura previdenziale, assicurativa e le tradizionali garanzie contrattuali, giuridicamente vigenti, per ciascun settore lavorativo.

In tal senso, il datore di lavoro decide consapevolmente di omettere e non procedere alle dovute comunicazioni telematiche all’Inps, Inail e Centro per l’Impiego, così da disattendere alle imposte  previste dal diritto fiscale.

Le sanzioni per ogni datore di lavoro che decidere di assumere un dipendente per lo svolgimento di attività lavorativa in nero sono indicate all’interno del Decreto Semplificazioni (d.lgs. 151/2015), attuativo del Jobs Act.

Le sanzioni

Secondoquanto dispostodall’art. 22 deld.lgs. n. 151/2015, intitolato: Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale, la sanzione per il datore di lavoro cambia a seconda dei giorni d’impiego irregolare.

Nello specifico, all’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza anticipata comunicazione del rapporto di lavoro, si applica altresì,  la sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore in nero, fino a trenta giorni di effettivo lavoro;

b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, che abbia prestato la propria attività dal trentunesimo al sessantesimo giorno di lavoro;

c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ogni lavoratore senza contratto, oltre i sessanta giorni di concreto impiego.

Ad eccezione, del caso di assunzione irregolare di minori di età e lavoratori stranieri trova applicazione la così, denominata, Diffida, grazie alla quale il datore di lavoro  potrà regolarizzare il lavoratore con la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi.

Il datore di lavoro adoperando lo strumento della diffida, sarà comunque obbligato al pagamento delle sanzioni ma in misura ridotta rispetto alle cifre indicate

In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione, del pagamento delle sanzioni  e dei contributi e premi previsti, dovrà essere fornita entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Le sanzioni sono aumentate del 20%  nel caso, di inserimento lavorativo di stranieri  o di minori in età non lavorativa.

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