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La responsabilità penale del medico chirurgo

La responsabilità penale del medico dopo la legge Gelli – Bianco (L. 8 marzo 2017, n. 24)

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, gli esercenti la professione sanitaria per esimersi da  responsabilità penale dovranno dimostrare l’osservanza alle raccomandazioni previste dalle linee guida. Quest’ultime risultano pubblicate ed elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private nonché  da società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, iscritte in apposito elenco istituito con decreto dal Ministro della Salute ( art. 5, L. 8 marzo 2017 n. 24, conosciuta come Legge Gelli-Bianco).

Inmancanza delle suddette raccomandazioni, il personale medico dovrà necessariamente attenersi alle buone pratiche clinico – assistenziali.

Le linee guida sviluppatesi grazie, ad un iter di analisi costante delle circostanze cliniche sono integrate nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG),  il quale è disciplinato nell’esecuzione dei compiti e nell’espletamento delle sue funzioni dal Ministro della Salute.

Qual è la ratio legis dell’art. 590 sexies del codice penale?

La legge Gelli-Bianco inserisce all’interno del nostro codice penale l’art. 590 sexies c.p., recante disposizioni sulla Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

In tema di colpa medica, la nuova disciplina dettata dall’art. 590 sexies cod. pen., prevede che in caso di evento lesivo o mortale verificatosi a causa di imperizia del medico, si escluda la punibilità dell’agente che abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida ufficiali, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche assistenziali e sempre che tali raccomandazioni siano idonea alla specificità del caso concreto.

Secondo tale disposizione, l’osservanza delle linee guida rappresenta uno scudo protettivo contro istanze punitive che non trovino la loro giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente, errori medici gravi.

L’applicabilità dell’art. 590 sexies del codice penale esclude, quindi, la punibilità dell’esercente la professione sanitaria che abbia agito con imperizia e avendo comunque  rispettato le linee guida previste dalla legge o in alternativa le dovute pratiche assistenziali.

L’esercente la professione sanitaria risponde a titolo di colpa,  per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio dell’attività medico chirurgica se l’evento si sia verificato anche per “colpa  lieve”, da imperizia nella individuazione di linee guida e pratiche assistenziali non conformi al caso clinico di riferimento.

Il concetto di imperizia si riferisce alla mancanza di conoscenze e abilità specialistiche, indispensabili per lo svolgimento della professione medica.

Cosa dovrà dimostrare il medico?

Sarà onere dell’esercente la professione sanitaria dimostrare l’osservanza delle specifiche linee guida utilizzate, al fine di consentire l’accertamento e la verifica delle stesse, oltre che la loro precedente approvazione presso società scientifiche. 

Sarà fondamentale, altresì, ai fini di evitare che si possa attribuire un criterio di colpa in capo al medico, palesare la mancanza di un nesso di causalità, tra l’adozione da parte dell’agente di misure atte a creare lesioni personali o il decesso del paziente.

Ciò dovrà essere accertato sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di legge scientifica, manifestando  che la condotta non sia stata tale da incide negativamente sulla sopravvivenza del malato o sotto il profilo dell’intensità della sintomatologia.

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