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La previsione per i contratti di lavoro del futuro: i co.co.co etero-organizzati funzioneranno?

Dal mese di ottobre sta circolando la notizia che con il decreto salva imprese (DL 101/19), approvato metà mese di ottobre dal Senato, ed in attesa di conversione in legge, si configurerà una nuova forma di rapporto di lavoro: le collaborazioni coordinate e continuative sotto forma di lavoro dipendente definite etero-organizzate.
Le collaborazioni coordinate e continuative etero-organizzate consistono in collaborazioni nel quale, per quanto riguarda la parte amministrativa (retribuzioni, contribuzioni, ferie, tfr, ecc…), vengono pienamente applicate le tutele del lavoro subordinato, fatta eccezione per il licenziamento. Questa situazione giuridica sussiste qualora vi sia un rapporto organizzato con i principi del lavoro parasubordinato, ovvero caratterizzato dall’assenza di rapporto gerarchico e di orario di lavoro definito, ma con la presenza della sola definizione degli obbiettivi.
Questo nuovo istituto del diritto del lavoro nasce per far fronte alle necessità di regolamentazione dei lavoratori nel mondo delle consegne a domicilio, ma sembra possa essere applicabile anche ad altre realtà, purché aventi una caratteristica specifica: l’organizzazione del lavoro mediante piattaforma digitale.
La disciplina in oggetto sembra rivoluzionaria, soprattutto se messa in relazione ad alcune professioni tipicamente difficili da organizzare quali quelle delle investigazioni e della vigilanza privata.
Nella realtà il settore delle investigazioni e della sicurezza privata godono già da molto tempo di strumenti giuridici ancora più performanti: Collaborazioni organizzate dal committente (co.co.co tradizionale), la stipula di un accordo di prossimità.
Per quanto riguarda le Collaborazioni organizzate dal committente (co.co.co tradizionale), l’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 81/2015 prevedeva sin dal principio che: “La disposizione di cui al comma 1 (ovvero quella che limita l’applicabilità dei co co co e che li parifica ai lavoratori subordinati) non trova applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.”
Ed in questo senso il CCNL stipulato tra l’associazione Federpol e il sindacato Fesica Confsal, con l’articolo 27 disciplina tale fattispecie, garantendo così al datore di lavoro la possibilità di utilizzare lo strumento delle collaborazioni, con il vantaggio di non doverlo parificare al lavoratore subordinato, purché siano comunque rispettati i parametri tipici della collaborazione.
Le collaborazioni dopo il D.Lgs. 81/2015 spesso risultano sconsigliate dai diversi professionisti coinvolti, in quanto definiti contratti “non sicuri” e soggetti a conversione quando nascondono rapporti subordinati. La soluzione è proposta dallo stesso art. 2, al comma 3 del D.Lgs. 81/2015, il quale prevede che le parti possono far certificare, ad apposito istituto, che tale rapporto sia genuino e che siano assenti i requisiti di cui al comma 1 dello stesso articolo, ovvero che celi un rapporto subordinato nascosto.
Per quanto riguarda, invece la stipula di un accordo di prossimità il diritto del lavoro riserva ampio margine alla così detta contrattazione di secondo livello, ovvero territoriale o aziendale. La norma che prevede tale istituto è l’art. 8 del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138.
Come interviene questa contrattazione nel panorama delle collaborazioni coordinate e continuative? Tecnicamente è un istituto a se stante, ma nella pratica è lo strumento che serve all’imprenditore per aumentare le performance del proprio apparato di diritto del lavoro aziendale. La contrattazione di secondo livello consiste nella stipula di un accordo tra le parti (datore di lavoro e sindacato) nel quale vengono perfezionate le disposizioni previste dal CCNL applicato dall’azienda, anche in deroga alle disposizioni di legge.
Nel 2019 abbiamo notato un repentino incremento del ricorso allo strumento dell’accordo di prossimità a causa delle recenti modifiche apportate dal Decreto Dignità (DL 87/2018) volte a restringere la flessibilità del rapporto di lavoro giustificandosi come una ricerca di stabilizzazione, senza correttamente approfondire che alcuni settori, per logiche ragioni, non esiste stabilità.
Per concludere rispondendo alla domanda del titolo, le nuove co.co.co. etero-organizzate sono destinate a funzionare esclusivamente nel settore per la quale sono nate, ma non prevediamo stravolgimenti del settore delle investigazioni e della sicurezza privata, se non per pochi imprenditori coinvolti da tecnicismi particolari.
L’imprenditore del panorama della sicurezza e delle investigazioni ha a disposizione tutti gli strumenti per porre in essere ogni correttivo necessario al proprio apparato di diritto del lavoro aziendale, pertanto se non ha scelto di aumentare le performance le risposte possono essere solo due: “non ne aveva bisogno” oppure “non conosce gli strumenti”.
 
Dott. Giorgio Gobbi.

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