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Investigare e fornire informazioni cosa sono?

Analisi sulle differenze tra le attività, i requisiti e gli obblighi normativi per svolgerle. – STOP SECRET ha voluto fare il punto con uno dei massimi esperti sulla materia: Vicenzo Acunzo se ne occupa da anni nella divisione del Ministero dell’Interno preposta al controllo di queste attività.

chi è…

VINCENZO ACUNZO

Sostituto Commissario della Polizia di Stato

È Coordinatore dell’unità organizzativa per la vigilanza privata del Dipartimento della pubblica sicurezza, con compiti di studio, analisi e proposta in materia di guardie giurate, vigilanza ed investigazione privata. Responsabile dei procedimenti per le attività istruttorie che rientrano nella competenza funzionale dell’unità organizzativa.

Segretario della Commissione Consultiva Centrale per le attività di cui all’art. 134 TULPS, prevista dall’art. 260-quater del Regolamento d’esecuzione TULPS.

Rappresentante italiano in seno al CIT Committee – Comitato della Commissione europea per i servizi di trasporto valori transfrontalieri, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1214/2011.

Componente del “Nucleo Centrale Ispettivo per la sicurezza dell’aviazione civile”, nonché Istruttore certificato ENAC per la formazione degli addetti alla sicurezza dell’aviazione civile.

Componente del Gruppo per la continuità operativa del contante della Banca d’Italia.

E’ docente presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno nell’ambito di iniziative formative in materia di sicurezza privata e componente del comitato scientifico del Corso di Formazione in “Scienze Forensi ed Intelligence per le Investigazioni Private”, della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Docente al Corso di Perfezionamento ed aggiornamento professionale in “Security Manager” dell’Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma.

E’ autore di diverse pubblicazioni in materia di sicurezza privata.

1) La professione di investigatore in Italia ha subito profonde modifiche normative nell’ultimo decennio, ci può riassumerle?

Con la riforma della sicurezza privata realizzata – a seguito della sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia europea del dicembre 2007 – con il D.P.R. 4 agosto 2008, n.153, e attuata, in particolare con il D.M. 1 dicembre 2010, n.269, si è proceduto ad una rivisitazione ed ammodernamento della normativa di settore, tenendo presente l’obiettivo di implementare la qualità dei servizi resi. Pertanto, per quel che concerne l’investigazione privata e le informazioni commerciali, si è sottolineato il carattere essenzialmente professionale di queste attività – a differenza di quello più marcatamente imprenditoriale della vigilanza privata – e si è scelto di puntare su due aspetti: esperienza professionale e formazione. Grazie, quindi, al titolo di studio obbligatorio (laurea almeno triennale per il titolare di istituto, diploma di istruzione secondaria di secondo grado per il professionista dipendente), all’esperienza operativa (tre anni di attività presso investigatori privati) ed al perfezionamento professionale, il moderno investigatore privato/informatore commerciale è un professionista che svolge un’attività molto delicata (si pensi all’interazione con la normativa in materia di tutela della privacy) dando sufficienti garanzie di correttezza nell’esercizio della professione e competenza.

2) La formazione professionale è diventato un prerequisito per esercitare l’attività ed obbligo costante, ci può spiegare come funziona per gli investigatori?

Primo requisito è il titolo di studio della laurea almeno magistrale. A questo si aggiunge l’obbligo di frequentare un corso di perfezionamento universitario in materia di investigazioni private e informazioni commerciali. Inoltre, considerato che la sicurezza è un sistema in continua evoluzione, la legge si assicura che l’investigatore privato sia sempre aggiornato e, a tal fine, prevede un corso di aggiornamento finalizzato al rinnovo triennale della licenza. Tale corso di aggiornamento può essere erogato anche da associazioni di categoria o esperti di settore, proprio per rendere concreta e pratica la formazione.

3) E per coloro che lavoro nelle aziende di informazioni commerciali ci sono gli stessi obblighi?

Per le informazioni commerciali è previsto lo stesso percorso formativo, ovviamente mirato al particolare settore.

4) Ma esattamente, ed in estrema sintesi, qual è la differenza tra le due attività non solo in termini di formazione?

Le attività di investigazioni private e quella di informazioni commerciali, ancorché accomunate nella norma di riferimento e concettualmente simili, sono in realtà profondamente diverse. L’attività di informazioni commerciali comporta la circolazione di dati e notizie sul sistema economico e soddisfa le finalità di pubblico interesse correlate allo sviluppo del sistema imprenditoriale ed alla trasparenza del mercato: cioè ridimensionare quanto più possibile la sfera del rischio correlata al credito, in ogni suo aspetto. Informazione economica ed attività investigativa sono entrambe dirette alla salvaguardia della sicurezza, ma concernono sfere differenti, come differenti sono l’organizzazione interna e il ‘prodotto’ offerto dalle imprese di investigazione e da quelle di informazione economica. Attività complementari che debbono coesistere, anche all’interno della stessa azienda ovvero secondo varie forme di associazione (art.257 sexies Reg. Es. T.U.L.P.S.).

5) Le licenze ex art.115 per le informazioni commerciali non prevedono obblighi formativi, perché?

La licenza ex art.115 non c’entra nulla con le informazioni commerciali. Il titolare di licenza, in quanto “mediatore”, può solo acquisire i dati, presso le fonti pubbliche, e fornirli, senza alcun trattamento al cliente. L’attività dell’informatore commerciale, invece, consiste nella “…raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche…” (art.5 D.M. 269/2010). E’ quindi evidente che solo per tale professionista si rende necessaria una formazione superiore, di tipo universitario.

6) Che ruolo avranno le università nella formazione di questi professionisti?

In prospettiva, le Università svolgeranno un ruolo sempre più importante e, la speranza, è che nascano anche corsi di laurea mirati. In questo modo sarà veramente completato il percorso iniziato con la riforma del 2008.

di Marco Recchi

© Riproduzione riservata

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