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Il detective in Europa e Oltreoceano

Una ricerca di Alessandro Cascio sulle differenze nelle investigazioni private.

La professione del detective privato, in tutto il mondo, è accettata, ignorata, tollerata o vietata a seconda dello Stato che prende in esame tale attività.
Faccio questa analisi spiccia mentre mi accingo a completare un saggio autobiografico dal titolo “Detective allo sbaraglio” di prossima pubblicazione che mi obbliga a riflettere su quanto avviene fuori dai nostri confini nazionali.

In molti paesi europei questa figura è regolamentata. In Belgio – per esempio – occorre chiedere un’autorizzazione al Ministro degli Interni. In Lussemburgo l’attività è libera come in Inghilterra o in Germania.

In Francia, similarmente a noi, detta attività è sotto il controllo di un’autorità amministrativa autonoma (consiglio nazionale delle attività di sicurezza private) e sotto la supervisione, per certi aspetti, dei prefetti e dei commissari di polizia e ufficiali della polizia nazionale. Il titolo viene rilasciato dallo Stato. Il détective privé ha il compito di cercare prove nei procedimenti civili e commerciali dove polizia e gendarmeria non hanno competenza e diritto di intervenire. Nel 2003, la normativa ha subito un restyling totale e ha introdotto, per esempio, un “tesserino di riconoscimento” per gli addetti ai lavori. Anche l’investigatore francese deve osservare un codice etico ed è vincolato dal segreto professionale e in caso di trasgressione è soggetto a sanzioni o denunce.

In Francia ci sono circa 2.900 agenzie investigative. La professione non rientra in ordini/albi specifici poiché si ritiene inutile e già dal 1998 sono disponibili un corso di laurea e un diploma specifici rivolti ai direttori delle agenzie investigative.

Il valore in tribunale delle indagini compiute dal détective privé dipende da una serie di fattori e a seconda dei casi può essere accettata o meno. In generale – comunque – nel diritto civile, diritto commerciale e diritto penale le prove raccolte sono ritenute ammissibili e prese in considerazione.

La differenza tra polizia e investigatori risiede nel fatto che i primi si occupano di materia penale e gli altri di materia civile, così non ci sono sovrapposizioni di alcun tipo. La gendarmeria non può occuparsi di raccogliere prove o fare indagini nelle procedure di carattere civile o commerciale, come già detto.

Occasionalmente il détective – però – può interessarsi anche di casi penali, laddove si sia esaurito il ruolo della polizia.

Al pari dei nostri investigatori privati quello francese può intervenire nei conflitti familiari (problematiche connesse ai minori, ecc.), nei casi di infedeltà, nelle controversie di lavoro, economiche e finanziarie, nei contenziosi di natura assicurativa, occuparsi di bonifiche ambientali, spionaggio industriale, ricerca di persone scomparse, solvibilità delle persone, ecc.

I mezzi a disposizione o i metodi adoperati nelle indagini sono i più disparati. È consentito anche l’uso di tecnologia investigativa (salvo le microspie) con i limiti, naturalmente delle leggi in vigore in Francia; non è possibile, per esempio, registrare conversazioni in un luogo privato, ecc.

Gli investigatori dispongono di sofisticate risorse informatiche che consentano loro di consultare banche dati pubbliche o private e con l’autorizzazione dei giudici e l’ausilio degli avvocati (i rapporti sono eccellenti) possono accedere praticamente a qualsiasi informazione.

In Spagna le investigazioni private sono un’attività regolamentata e riservata a una figura legalmente autorizzata dal Ministero dell’Interno: l’investigador privado. Anche loro hanno avuto una legislazione travagliata che dagli anni ’50 agli anni ’90 ha subito diverse modificazioni, giungendo – così – alla legge sulla sicurezza privata 5/2014, del 4 aprile.

Devono possedere una laurea triennale e i loro rapporti, registrazioni e fotografie, possono essere utilizzati come prova in un processo e sono ritenuti obiettivi e imparziali, fino a prova contraria. Sull’ammissione delle prove e sul valore probatorio delle stesse – comunque – ci sono sentenze che argomentano in maniera differente. L’investigador privado è considerato testimone privilegiato in un procedimento giudiziario, poiché le sue indagini sono considerate un mezzo di prova dotato di esclusività.

Il detective spagnolo possiede un “tesserino di riconoscimento” ministeriale ed è tenuto alla segretezza e non può violare la privacy.

I settori di competenza sono analoghi a quelli dei colleghi italiani o francesi con qualche ovvia distinzione, in particolare può adoperarsi nelle seguenti attività:

  1. espletamento di indagini nei settori economico, finanziario, commerciale, in ambito lavorativo e, in generale, personale, familiare o relativo alla vita sociale, escludendo tutto ciò che si svolge in abitazioni o luoghi privati;
  2. monitoraggio allo scopo di garantire il normale svolgimento delle attività che si determinano in occasione di fiere, alberghi, mostre, spettacoli, eventi, convegni, grandi magazzini, luoghi pubblici o aree simili;
  3. svo
    lgimento di indagini finalizzate a ottenere informazioni e prove riguardanti persone coinvolte in procedimenti per crimini penali. Non possono – però – indagare sui reati perseguibili d’ufficio.

L’uso di macchine fotografiche o videocamere, deve essere proporzionato allo scopo perseguito e limitato alle aree pubbliche. Devono, in buona sostanza, soddisfare lo scopo primario dell’indagine ai fini di una testimonianza attendibile e non possono costituire un’intrusione gratuita nella sfera intima delle persone. Le prove vanno raccolte nei limiti strettamente necessari a chiarire i fatti e non possono coinvolgere terzi estranei all’indagine.
Insomma in qualsiasi atto prodotto deve essere chiaro il rispetto per il principio della moderazione e della proporzionalità e non può essere invasivo per la privacy delle persone.

Questi sono temi che hanno profonde analogie con la normativa italiana e – quindi – ben note anche ai detective nostrani.

In Germania, come anticipato in premessa, l’attività svolta dagli investigatori privati (privatdetektiv), circa un migliaio, è libera, ossia non è vincolata dall’ottenimento di alcuna licenza o autorizzazione. Deve solo aprire un’attività commerciale.
In sostanza il detective può intervenire qualora il committente dimostra la legittimità delle sue pretese, ossia per difendere un suo diritto giuridico.

I campi d’intervento principali che concorrono al 75% del fatturato sono:

  • Emersione del lavoro nero;
  • Reati contro la proprietà;
  • Frodi in generale e frodi assicurative;
  • Verifica sui dipendenti;
  • Concorrenza sleale;
  • Malattia simulata;
  • Occupazione secondaria, se illegittima, dei lavoratori.

La legislazione in vigore in Germania vieta – per esempio – l’uso dei GPS per il pedinamento, diversamente da quello che prevede la normativa italiana dal 2010. Non si possono neppure utilizzare microspie o installare nei computer programmi per controllarne l’attività. Gli è anche vietato intercettare o registrare le conversazioni.

Può – invece – arrestare l’autore di un reato se colto in flagranza, si rifiuta di rivelare la sua identità ed è a rischio di fuga, insomma agisce nel rispetto e in sintonia con la legge perché questa facoltà è data a qualsiasi privato cittadino tedesco.

Esistono un paio di associazioni professionali che garantiscono ai clienti un certo livello di affidabilità dei propri iscritti. Parliamo della Bundesverband Deutscher Detektive (B.D.D.) e la Bund Internationaler Detektive (B.I.D.) che invogliano o impongono ai propri tesserati di rispettare determinate norme.

Anche nel Regno Unito l’esercizio delle professioni di investigatore privato (private investigator) è – per ora – libera ma ancora per poco.

L’associazione forse più prestigiosa in Europa, ossia l’A.B.I. (Association of British Investigators) si batte da tempo per ottenere una disciplina del settore.  Il 31 luglio 2013 è stata annunciata e ufficializzata dalle autorità l’intenzione di regolamentare il settore e nel maggio del 2015 sono iniziate le prime sessioni parlamentari per dibattere la materia.

Il Ministero degli Interni, in sintonia con la S.I.A. (Security Industry Authority), sta coniando le norme da applicare a tutti i soggetti che vorranno operare nel settore delle investigazioni private. Ricordo ai lettori che la S.I.A. è un organismo indipendente molto autorevole per il settore della sicurezza privata e concede le licenze in uso, per esempio, alla vigilanza privata (manned guarding), alle guardie del corpo (close protection) o alle guardie di sicurezza (door supervision).

Non potevo chiudere il cerchio se non facendo un breve cenno rispetto a quanto succede oltreoceano.

Vediamo cosa succede appunto oltreoceano perché, troppo spesso, ci si affida a quanto propinato dalla TV o dal cinema e non sempre emergono chiaramente i confini legali entro cui può operare il private investigator (P.I.) che – in realtà – non hanno più diritti o privilegi dei comuni cittadini.

Egli è provvisto di una licenza che gli permette di esercitare la professione in 42 stati e i requisiti per ottenerla variano da stato a stato.
Nella maggior parte delle giurisdizioni americane essi non possono indossare una divisa o un distintivo, non possono eseguire intercettazioni sulle linee telefoniche, non possono intrufolarsi o manomettere la posta elettronica, non possono entrare nelle proprietà private. Hanno facoltà – invece – di accedere alle banche dati pubbliche che – in generale – contengono molte più informazioni delle nostre.

Hanno la facoltà di essere armati o compiere arresti in flagranza di reato, al pari di un qualsiasi altro cittadino americano.

Le attività possibili sono più o meno sempre le stesse. Anc
ora oggi prevalgono gli incarichi sui casi di adulterio quando sono in gioco l’affidamento dei figli, gli alimenti o le dispute sulle proprietà.

Quel che cambia davvero, rispetto al detective nostrano, sono i carichi di lavoro potenziali in quanto più cospicui e avvincenti e ciò dipende dal fatto che ci esistono comparti in cui il private investigator viene impiegato abitualmente. Diversi di loro lavorano assiduamente ed esclusivamente per importanti studi legali per la difesa penale e vi ricordo – purtroppo – che ci sono 37 stati che prevedono la pena di morte e questo dovrebbe darvi l’esatta misura di quanto sia drammatico e delicato occuparsi di determinati casi.
Altri esempi sono le compagnie assicurative che, molto spesso, hanno al loro interno un investigatore privato indipendente fisso a cui appaltano gli incarichi che si occupa delle frodi o – ancora – vengono impiegati con funzioni similari ai nostri “ufficiali giudiziari” per la consegna delle citazioni. Hanno anche un ruolo determinante per rintracciare i debitori in fuga o lavorano “sotto copertura”, ossia come infiltrati in diversi frangenti, anche per diversi mesi e – tutto sommato – rischiando alquanto.

Studi legali e compagnie assicurative possono assumere e stipendiare un private investigator che – in questo caso – non ha bisogno della licenza (anche se è consigliata) ma di referenze ed esperienza certe. Operando in questi ambiti continuativamente si possono richiedere certificazioni specifiche che garantiscono carriere interessanti.

Ecco. Questa analisi certamente conferisce al detective d’oltreoceano più fascino in ragione degli utilizzi più vasti che viene fatta di questa figura professionale ma anche in virtù degli incarichi più complessi che egli può ricevere. Immaginate cosa possa significare il rintraccio di una persona scomparsa paragonando la vastità degli stati Uniti d’America rispetto al territorio o alla popolazione italiana, valga quale esempio non limitante.

Sicuramente si trova qualche spunto interessante su come potrebbe o dovrebbe evolversi la professione di investigatore privato anche in Italia ed avere un termine di paragone può essere utile per riflettere sui limiti operativi e sulla possibilità di superarli indicando al decisore politico le giuste soluzioni.

di Alessandro Cascio
Presidente Associazione Professionale Investigazioni e Sicurezza

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