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Il contratto di agenzia

Contratto di agenzia, qual è il ruolo dell’agente e quale quello del preponente?

Ai sensi dell’art. 1742 del codice civile, con il contratto di agenzia una parte assume  stabilmente l’incarico  di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.

Il predetto contratto è consensuale con effetti obbligatori, oneroso e prevede, altresì, il pagamento di una provvigione all’agente calcolata in base ad una percentuale del prezzo di vendita.

L’agente, solitamente ma non solo pone in essere la sua attività lavorativa nei confronti di un imprenditore commerciale, soggetto denominato, preponente.

Sostanzialmente, con il contratto di agenzia una parte, ossia, il preponente, assume l’agente per la conoscenza e promozione di una determinata attività.

Gli elementi fondamentali di tale contratto sono: l’attribuzione e assegnazione di un incarico stabile; lo svolgimento di un’attività professionale autonoma e promozionale da parte dell’agente e la relativa retribuzione.

Oltre ciò, secondo quanto sancito ai sensi dell’art. 1743 del codice civile, il preponente non può avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività e l’agente non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

Lo scopo dell’esclusiva per l’agente è quello di tutelarlo dalla concorrenza di altri agenti, mentre per il preponente l’obiettivo è assicurare quest’ultimo dalla possibile concorrenza da parte di altre imprese.

All’obbligo dell’agente di promuovere l’attività del preponente segue il riconoscimento di una provvigione, ovverosia, una percentuale in denaro sugli affari conclusi grazie all’operato dell’agente. L’agente avrà, altresì’, diritto alla provvigione anche se a seguito dello scioglimento del contratto di agenzia, l’esito positivo dell’affare sia ricollegabile all’attività svolta dal’agente stesso.

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