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Il consenso informato: cos’è, quali le eccezioni e quando può essere comunicato tramite delega

Il consenso informato riconosce al paziente il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie sul proprio stato di salute, per decidere se sottoporsi o meno ad una determinata terapia o esame clinico

Il consenso informato è una manifestazione di volontà richiesta al paziente in ordine ad uno specifico trattamento sanitario. Il consenso dovrà essere espresso dal paziente previo dialogo informativo con il medico incaricato.

Il consenso informato riconosce in capo al paziente il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie sul proprio stato di salute e/o di malattia e oltre ciò, di poter approfondire la conoscenza di determinati elementi, chiedendo ulteriori informazioni direttamente al medico competente, all’infermiere o a qualsiasi altro professionista sanitario.

Il paziente dovrà avere la possibilità di essere chiaramente edotto e di decidere, conseguentemente, se sottoporsi o meno ad una determinata terapia o esame clinico.

Il consenso informato costituisce, quindi, la base per intraprendere il trattamento sanitario individuato per il paziente, in mancanza del quale l’attività sanitaria costituisce un reato. L’obiettivo perseguito è quello favorire la libertà di scelta del soggetto relativamente ai trattamenti medici consigliati.

Generalmente, il consenso viene rilasciato in forma scritta e in mancanza di assenso la terapia medica non potrà essere eseguita. In alcuni casi, il consenso dovrà essere obbligatoriamente espresso per iscritto. Le relative ipotesi definite per legge sono: qualsiasi intervento chirurgico per cui il paziente dovrà essere sottoposto ad anestesia, interruzione volontaria della gravidanza, procreazione medicalmente assistita, modifica del proprio sesso, per tutte le ipotesi di trattamento medico con sperimentazione di un farmaco e per indagini da infezione da HIV.

Negli altri casi, il consenso potrà essere comunicato anche oralmente ma dovrà essere espresso direttamente nei confronti del sanitario. Il paziente potrà revocarlo in qualsiasi momento o nel momento che più ritenga opportuno e gli operatori sanitari, oltre a dover rispettare la decisione del malato dovranno accertarsi che il consenso duri per tutta la durata del trattamento sanitario.

Di contro, l’esercente la professione sanitaria non avrà alcun tipo di obbligo professionale nel caso in cui l’interessato faccia richiesta di cure contrarie a quanto stabilito dalla legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali.

Con l’entrata in vigore della legge n. 219 del 2017, il consenso informato sarà inserito all’interno della cartella clinica e nel fascicolo elettronico del paziente.

Il consenso informato può essere espresso da un’altra persona?
L’autorizzazione a ricevere terapie mediche può essere fornita anche per delega del consenso se la persona incaricata è stata nominata dal paziente come suo fiduciario. (art. 1 della legge n. 219 del 2017). Nel caso di minore, il medico dovrà richiedere il consenso alle cure, ai genitori esercenti la potestà genitoriale. Se, invece, il paziente è incapace di intendere e di volere sarà il tutore legale a dover comunicare il suo consenso alle terapie.

Le eccezioni al consenso informato
Le sole ipotesi in cui non risulta necessario comunicare il consenso informato, si riferiscono a persone malate che hanno espressamente dichiarato di non voler essere informate e per situazioni di necessità ed urgenza tali da richiedere un immediato intervento medico.  In quest’ultimo caso, si parla di consenso presunto. Seguono le ipotesi di consenso implicito, ovverosia, quando l’accettazione risulta sottintesa perché riguardante cure quotidiane o somministrate per malattie già conosciute. Il consenso informato, infine, non è obbligatorio per trattamenti sanitari obbligatori, meglio conosciuti come TSO.

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