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Furto in abitazione se l’ex porta via beni acquistati prima del matrimonio

Configurato furto in abitazione per il coniuge che si impossessa di una Tv, tappeti e tavolino

L’art. 219 del codice civile (Prova della proprietà dei beni) stabilisce che i beni di cui uno dei coniugi non possa dimostrare la proprietà esclusiva devono considerarsi appartenenti ad entrambi i coniugi. Pertanto, in mancanza di elementi dai quali desumere la proprietà esclusiva dei beni non potrebbe ravvisarsi la fattispecie del reato di furto.

E’ riconosciuto ad ogni coniuge provare con ogni mezzo nei confronti dell’altro la proprietà di un bene.

Nel caso in esame, si è accertato che la imputata si era impossesata di diversi beni,  televisione, un porta tv, qualche tappetto ed un tavolino.

Dalla lettura della sentenza n. 10148/2021,  la testimonianza della persona offesa e delle varie risultanze probatorie raccolte nel corso dell’istruttoria risultano fondamentali per la dimostrazione della sussistenza del reato di furto in abitazione.

Sulla base della ricostruzione offerta dai giudici di merito risulta, infatti, che i beni sottratti siano di esclusiva proprietà del marito, in quanto acquistati personalmente da quest’ultimo prima del matrimonio.

Con la sentenza di separazione cessa anche la comunione dei beni e quest’ultimi vengono così divisi tra i coniugi. Orbene, appropiarsi senza consenso o preventivo accordo degli oggetti appartenenti al marito o alla moglie costituisce reato.  

Avverso la sentenza in esame, l’imputata decide di proporre ricorso per Cassazione.

L’unico motivo di doglianza proposto sarebbe un erronea qualificazione del fatto. L’ipotesi di reato applicabile sarebbe non il confermato furto in abitazione ma il reato di cui all’art. 627 codice penale, oggi depenalizzato.

La Suprema Corte di Cassazione dichiara che il motivo di doglianza è infondato, in quanto, la questione è stata già proposta in appello sulle medesime questioni e pertanto il ricorso risulta inammissibile.

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