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concorso esterno in associazione mafiosa

Concorso esterno in associazione mafiosa: che cos’è e perché per Nordio è un ossimoro giuridico

Il concorso esterno in associazione mafiosa non è ad oggi disciplinato da nessun articolo del codice penale. Per chiarire meglio i suoi confini ed eliminare l’ossimoro giuridico esistente, il Ministro Nordio intende riformulare la fattispecie senza eliminarla.

Ad oggi, il concorso esterno in associazione mafiosa non è regolato da nessun articolo del codice penale. Risulta piuttosto come la combinazione tra l’art. 110 c.p. che regola il concorso nella commissione di un reato e il 416 bis c.p. che regolamenta invece l’associazione di tipo mafioso. Si tratterebbe dunque di una creazione giurisprudenziale, che per il Ministro della Giustizia Carlo Nordio andrebbe disciplinato compiutamente.

L’art. 416 bis c.p. punisce infatti con la reclusione da dieci a quindici anni “chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone”. E’ un reato che richiede una pluralità di soggetti, nonché un dolo specifico. L’art. 110 prevede invece il concorso, ovvero la partecipazione di qualcuno a un reato, ma senza prendere parte direttamente all’azione criminosa.

In un primo momento la fattispecie prevista dall’art. 416 bis c.p. o da altre norme, che “assorbivano” il contributo causale all’associazione, erano considerate sufficienti. Ma con la sentenza del 5 ottobre 1994 si è verificato un superamento di tale impostazione.  

In cosa consiste il concorso esterno in associazione mafiosa

Perché si configuri il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, la persona coinvolta non deve far parte in modo stabile dell’organizzazione, ma occorre che metta in atto un programma criminoso mediante metodo mafioso. La decisione di aderire alle azioni, presa con coscienza e volontà, garantisce la realizzazione degli scopi dell’associazione, che in questo modo risulterà rafforzata. Se inizialmente il relativo elemento soggettivo poteva assumere la caratteristica del dolo generico, successivamente è stata avvertita l’esigenza di applicare invece il dolo specifico.

Voluto fortemente dai giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone con il maxi processo di Cosa Nostra, il concorso esterno in associazione mafiosa è lo strumento giuridico ideale per attribuire la responsabilità penale nelle cosiddette “aree grigie”.

Nordio e l’ossimoro giuridico del concorso esterno in associazione mafiosa

Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, con l’intento di rendere più chiari i suoi limiti, ritiene utile riformulare la fattispecie in quanto “evanescente”. Per il Guardasigilli si tratterebbe infatti di un ossimoro giuridico, perché “se si è esterni non si può essere concorrenti, e se concorrenti non si può essere anche esterni”.

Nordio, fortemente criticato per le sue dichiarazioni, fa sapere di non voler eliminare un reato che non esiste, ma rimodularlo per continuare a perseguire la lotta alla mafia.

 

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