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Cassazione: sì al rimborso spese, anche per mancato recupero del credito

Secondo la Cassazione, il difensore d’ufficio ha diritto al rimborso spese per le procedure di recupero crediti, anche se la pratica non è andata a buon fine

Il difensore d’ufficio ha il diritto di ricevere il rimborso delle spese sostenute per recuperare il credito, anche in caso di esito negativo. È quanto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 40073/2021 in cui gli ermellini hanno preso le difese di un avvocato, il quale si è visto negato il rimborso spese dopo aver prestato attività di difensore d’ufficio nel corso di un procedimento penale. Nonostante l’esito negativo della procedura di recupero crediti, l’avvocato ha chiesto al tribunale il pagamento delle spese, il quale ha accolto la sua domanda.

Tuttavia, il Ministero della Giustizia ha presentato ricorso presso la Cassazione, contestando l’interpretazione che i giudici hanno fatto dell’art. 116 del DPR 150/2011. Nello specifico, secondo il Ministero, “detti termini si riferiscono agli onorari e alle spese del solo procedimento penale in cui il difensore ha svolto il suo ufficio, non all’onorario e alle spese che si riferiscono ad azioni esperite inutilmente per recuperare i crediti professionali”.

La Corte Suprema ha dichiarato infondata la tesi impugnata dal Ministero e l’ha condannato al pagamento delle spese di giudizio. Secondo gli ermellini, infatti, “il difensore d’ufficio di un imputato, nella procedura di liquidazione dei compensi a lui spettanti, ha diritto a ottenere anche il rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari che si riferiscono alla procedura di recupero del credito che si è rivelata infruttuosa”. Suddetto principio è in linea con quanto sancito dall’art. 116 del DPR n. 115/2002, poiché “la procedura esecutiva di recupero, anche se infruttuosa, è strumentalmente e funzionalmente collegata ad un’attività professionale resa anche nell’interesse dello Stato”. Per questo motivo, per la Cassazione appare ingiusto attribuire al difensore le spese di un’attività svolta a favore dello Stato medesimo.

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