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Cass. ordinanza n. 42085/2021: intervista alla figlia del motociclista coinvolto nell’incidente

Per la Cassazione l’incidente del motociclista rappresenta un caso fortuito che esclude quanto stabilito ai sensi dell’art. 2051 c.c.

La vittima, fortunatamente sopravvissuta, a seguito del sinistro avvenuto alla guida del suo motociclo riporta danni fisici non gravi (fratture) e conseguenze dal punto vista psicologico. La figlia dell’attore, spinta dalla rabbia e delusione ci chiede di poter esprime il suo punto di vista relativamente all’incidente che ha visto coinvolto suo padre.

Cosa è successo a suo padre il giorno 04/07/2012?

Mio padre si recava al lavoro con un motociclo e mentre percorreva la strada, per la precisione sul Ponte Punte Penna Pizzone a Taranto, si è ritrovato con un robusto e spesso involucro di plastica da imballaggio, lungo oltre quattro metri, incastrato nella ruota anteriore dei motociclo. Inevitabilmente cadeva con il corpo sotto il peso della motocicletta che lo trascinava per diversi metri. Specifico che il suddetto ponte è sopraelevato rispetto al livello del mare fino ad un’altezza di 45 metri, viabilità a quattro corsie ad alto scorrimento, molto trafficato, con corsie separate da guard rail, senza piazzole di sosta ed assenza di cassonetti di rifiuti nel raggio di diversi chilometri. Ritengo che mio padre sia miracolato, perché fortunatamente non deceduto, anche se le conseguenze sono state notevoli, sia dai punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista psicologico, infatti, oltre a numerose fratture, egli ha sofferto di profondi stati d’ansia, comunque per le modalità e per il luogo in cui è avvenuto l’incidente posso dire che sarebbe potuta andare molto peggio, il conducente di uno dei veicoli che precedevano il motociclo di mio padre, ha dichiarato di aver visto il lungo involucro di plastica staccarsi dai guard rail finire sulla motocicletta di mio padre (tali formali dichiarazioni sono disponibili negli atti processuali).

Cosa ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 42085/2021?

La cassazione ha ritenuto valida l’ipotesi che una “busta vagante” rientri nel “caso fortuito”, forse gettata da una vettura di passaggio che ha causato l’incidente e fatto capitolare rovinosamente mio padre al suolo. È chiaro che le ordinanze e le sentenze vanno rispettate, resta però la rabbia e la delusione. Mi sento vittima di un’ingiustizia, perché oltre al danno, mio padre è stato anche condannato alle spese della lite, che risultano notevoli.

Qual è il suo punto di vista?

Ritengo che ci sia stata una “svista”, non so bene come definirla, probabilmente non sarà il termine più idoneo, anche leggendo i vari articoli e gli editoriali sul web, redatti da testate specializzate che riportano l’ordinanza della Cassazione, ho notato che nella quasi totalità dei casi, l’immagine di repertorio pubblicata, è quella di un comune sacchetto di plastica come quelli utilizzati per la spesa. A mio modo di vedere c’è una differenza abissale tra un sottilissimo sacchetto di plastica che effettivamente potrebbe essere gettato dal finestrino di qualsiasi automezzo da parte di qualche automobilista, com’è ipotizzato dalla controparte, rispetto ad un resistentissimo telo di plastica, ben più spesso e lungo oltre 4 metri.

La mia difficoltà, appunto, sta nel non riuscire a comprendere come sia possibile prendere per buona l’ipotesi addotta dalla difesa, secondo la quale il “sacchetto dì plastica” potrebbe essere stato gettato dal finestrino di qualunque automezzo; quindi, mi ripeto, si espone una mera ipotesi, quando, al contrario, un testimone che si trovava sul luogo dell’incidente ha riportato nelle sue dichiarazioni di aver visto il telo di plastica venire via dal guard rail. Oltre a questa testimonianza, c’è un altro elemento oggettivo che, a mio avviso, non è stato posto nella dovuta considerazione: per oltre due settimane erano stati condotti, proprio su quei tratto di strada, dei lavori di adeguamento dello spartitraffico centrale”  (come si evince dalla documentazione – Prot. 44/2012 del “Compartimento per la viabilità della Puglia”, anch’essa agli atti).

Non sono un’esperta di gestione di lavori pubblici, né di lavori stradali, però, a mio parere appare assurdo e difficile da accettare che a pagare debba essere, ancora una volta, “un utente debole della strada”. A mio modo di vedere le cose, considerati i fatti aggettivi riportati è difficile accettare che non sussista alcun tipo di responsabilità in capo ai gestori del tratto stradale che avrebbero dovuto verificare lo stato e le condizioni della sicurezza della strada e della viabilità a lavori ultimati su un tratto di strada così pericoloso, prima di renderla fruibile al traffico e avrebbero dovuto provvedere e/o verificare la pulizia del tratto stradale dagli “scarti e dai residui delle lavorazioni”. Non mi resta che pensare che l’unico “caso fortuito fortunato” sia stato il fatto che mio padre non abbia subito danni ancora maggiori e più gravi di quelli sofferti.

Ora cosa farete?

Adesso non lo so. La batosta è stata dura da digerire vedremo cosa fare e  fa rabbia sapere che, nei casi come quello esposto, non ci sia nessuno che garantisca la sicurezza degli utenti sulle nostre strade, specie la sicurezza degli utenti più deboli.

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