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Assegno di divorzio: cosa rischia chi non lo paga?

Chi non riceve l’assegno di divorzio può denunciare l’ex marito?

A partire dal 6 aprile 2018 chi non versa l’assegno di divorzio viola quanto stabilito ai sensi dell’art. 570 bis del codice penale. Il predetto articolo sancisce che “ Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

La norma in esame amplia l’applicazione dell’art. 570 del codice penale a violazioni di natura più spiccatamente economica.

La violazione, pertanto, si configura tutte le volte in cui il coniuge viola gli obblighi economici definiti dal giudice in caso di scioglimento, nullità o cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale.  

Affinché trovi applicazione concreta quanto stabilito dall’art. 570 bis del c.p. non sarà sufficiente un solo ed unico inadempimento ma violazioni ripetute e prolungate nel tempo.

Per il coniuge che viola gli obblighi di assistenza familiare stabiliti in sede di divorzio, il codice penale prevede la pena della reclusione fino ad un anno o con una multa da 103 euro fino a 1.032 euro.

L’ex marito che decide di non pagare l’assegno di divorzio provocando inevitabili disagi economici a moglie e figli e si ritiene che tale comportamento non sia giustificato da una reale difficoltà economica potrà anche perdere l’affidamento condiviso dei figli. L’altro genitore potrà essere, dunque, destinatario dell’affidamento esclusivo della prole.

La Giurisprudenza motiva tale decisione affermando che tale condotta risulta giustificata da un disinteresse del genitore verso il figlio, capace di pregiudicare le sue necessità quotidiane.

L’art. 570 bis del codice penale, si applicherà anche al genitore che decide senza giustificato motivo di pagare di meno rispetto a quanto stabilito dal giudice in sede di divorzio.

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